Oggi abbiamo sottoscritto tre accordi per adeguare i trattamenti riferiti alla genitorialità alle previsioni del DLgs 105 del 30/06/22 e nel contempo abbiamo ottenuto l’estensione delle tutele welfare ai figli minori in affidamento temporaneo.
Gli accordi prevedono fin da subito l’estensione fino al dodicesimo anno di età dei:
– permessi non retribuiti per malattia figlio;
– aspettativa aziendale non retribuita per puerperio;
– permessi per nascita figli, relativamente agli ulteriori 10 giorni del congedo parentale per i padri, una volta esaurito quello di legge.
Il congedo straordinario (10gg), previsto a favore dei padri in occasione della nascita del figlio, è ora fruibile dai 2 mesi precedenti fino ai 5 mesi successivi la data del parto; tale permesso è utilizzabile anche dai padri affidatari.
L’ulteriore congedo straordinario facoltativo (max 7 mesi) per i padri -anche affidatari- è richiedibile entro il compimento del dodicesimo anno di vita del minore.
Dal 1° gennaio 2023 il Contributo Welfare Figli e il Bonus Nascita Figlio sono previsti anche per i minori in affidamento temporaneo che risultino fiscalmente a carico del dipendente.
Da gennaio 2023 sarà possibile iscrivere al Fondo Sanitario di Gruppo anche i minori che sono in affidamento temporaneo da almeno 24 mesi.
Sempre dal 1° gennaio 2023 si potranno iscrivere anche ad ALI i figli minori in affidamento temporaneo.
Riteniamo importanti questi accordi in quanto l’estensione del Welfare di Gruppo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di inclusione.