Lo scorso 21 novembre abbiamo raggiunto a livello di Gruppo l’accordo riguardante l’articolo 4 sui Controlli a distanza dello Statuto dei lavoratori.
Va ricordato che la norma di legge è stata pesantemente modificata – nella direzione di una restrizione delle garanzie originariamente previste a favore dei lavoratori e di un ampliamento della discrezionalità e del potere sanzionatorio delle aziende – da uno dei decreti attuativi del Jobs Act.
Con l’intesa raggiunta, frutto di un lungo confronto condotto in parallelo alle altre trattative che hanno riguardato il Gruppo, abbiamo conseguito l’importante obiettivo di riordinare l’intera materia, stabilendo precisi limiti all’intervento aziendale e introducendo principi di tutela validi per tutti gli ambiti in cui sono presenti e utilizzati gli strumenti da cui potrebbe derivare una attività di controllo a distanza dei lavoratori:
– SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
– REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE
– SISTEMI DI RILEVAZIONE DELL’ACCESSO A SEDI AZIENDALI
– ATTIVITÀ RELATIVE AL PROVVEDIMENTO N. 192/2011 DEL GARANTE DELLA PRIVACY
– STRUMENTI PER LA SICUREZZA INFORMATICA
– IMPIANTI DI GEOLOCALIZZAZIONE (GPS) O DI RADIORILEVAZIONE
– ULTERIORI STRUMENTI (pc, tablet, cellulari/smartphone, fotocopiatrici/stampanti)
Data la complessità della materia sintetizziamo in forma grafica che cosa consentirebbe la legge e che cosa prevede l’accordo, e invitiamo alla lettura del testo dell’intesa.
BANCA TELEFONICA: UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE
In relazione al progressivo sviluppo delle attività telefoniche svolte nel Gruppo dalle strutture di UBI Online cogliamo l’occasione per precisare che i sistemi di “monitoraggio dell’attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di Call Center” non sono consentiti (il loro utilizzo dovrebbe essere ammesso da un accordo sindacale e ovviamente ci guardiamo bene dal farlo).
Pertanto qualsiasi osservazione che i colleghi impegnati in attività telefoniche ricevessero circa presunte rilevazioni effettuate a distanza che li riguardassero individualmente (per esempio numero di telefonate, durata delle pause tra una telefonata e l’altra) è da ritenersi assolutamente illegittima e andrà denunciata immediatamente al Sindacato.