In data odierna abbiamo raggiunto l’accordo che consentirà a UBI di accedere alle risorse del Fondo di solidarietà per la copertura economica delle giornate di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa (per maggiore chiarezza quelle fruite con causale PCM – PERMESSO EMERGENZA COVID 19).
In virtù di tale accordo il trattamento economico erogato a lavoratrici/tori – per periodi compresi fra l’11.3.2020 e l’8.5.20201 durante i quali non è stata (o non sarà) effettuata la prestazione lavorativa – saranno posti a carico del Fondo di solidarietà (sul quale ai sensi del D.L. “Cura Italia” confluiranno anche risorse pubbliche): pertanto graveranno solo in parte sul conto economico della banca (per l’integrazione alla retribuzione di cui si farà carico UBI – v. oltre).
L’intesa fa seguito all’accordo nazionale sottoscritto lo scorso 16 aprile che ne ha definito la “cornice”.
Nel gruppo, il ricorso alle prestazioni ordinarie riguarderà circa n. 10.000 dipendenti per complessive 900.000 ore circa (corrispondenti a 120.000 giornate full time).
Ferie maturate in anni precedenti
In ragione del fatto che l’accordo nazionale prevede che prima di accedere alle risorse del Fondo si favorisca la preventiva fruizione delle ferie maturate in anni precedenti, l’intesa aziendale stabilisce che devono essere prioritariamente fruite o programmate (entro il 31/12/2020) eventuali giornate di ferie di competenza degli anni fino al 2019: tali giornate non rientreranno quindi nei periodi per i quali è richiesto l’intervento del Fondo.
Pertanto, solo in caso di mancata fruizione o programmazione di ferie pregresse, il periodo di sospensione/riduzione sarà imputato all’utilizzo di tali periodi.
Conversione delle causali di assenza
Le giornate fruite con causale PCM – PERMESSO EMERGENZA COVID 19 saranno quindi convertite:
– in giornate di ricorso al Fondo, nel limite delle risorse che saranno accordate a UBI;
– in giornate di ferie, qualora al 31 dicembre 2020 residuino ferie di competenza di anni precedenti non programmate.
– in giornate di ricorso al Fondo, nel limite delle risorse che saranno accordate a UBI;
– in giornate di ferie, qualora al 31 dicembre 2020 residuino ferie di competenza di anni precedenti non programmate.
Eventuali giornate fruite fino all’8 maggio che non troveranno capienza nel Fondo, nonché quelle con causale PCM – PERMESSO EMERGENZA COVID 19 fruite successivamente a tale data, manterranno la medesima causale di permesso retribuito.
Condizioni economiche
Il Fondo per i casi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa eroga il cosiddetto “assegno ordinario” che corrisponde al 60% della retribuzione (con soglie differenziate a seconda delle fasce di reddito).
Il periodo è individuato in considerazione del fatto che i provvedimenti varati fino ad oggi prevedono una durata massima di 9 settimane per il ricorso ad ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica.
Considerato che l’accordo nazionale prevede una integrazione utile a garantire, ai lavoratori interessati e per le giornate in questione, il medesimo imponibile fiscale, con l’accordo aziendale è stato previsto che UBI si faccia carico della predetta integrazione.
Pertanto non vi sarà alcun nocumento dal punto di vista della retribuzione.
Rispetto all’accordo nazionale è stata altresì garantita una ulteriore integrazione per coloro che percepiscono l’assegno per il nucleo familiare (che l’INPS non eroga per i periodi di ricorso alla parte ordinaria del Fondo), in modo da assicurare a tutti i dipendenti coinvolti lo stesso trattamento economico dei periodi di attività lavorativa.
I periodi di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo sono “neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato”: in altri termini non producono effetti negativi sui vari aspetti legati al rapporto di lavoro (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, ecc.).
La busta paga relativa al riconoscimento dell’assegno ordinario riporterà evidenza dell’erogazione come “partita di giro” senza effetti per l’ammontare della retribuzione.
ALTRI TEMI
Lavoratrici/tori cautelativamente assenti per ragioni di salute (es. immunodepressione)
L’azienda ha ribadito la propria attenzione nei confronti di lavoratrici/tori cautelativamente assenti per ragioni di salute e ha dichiarato, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti legislativi che regolamentino la materia, la propria disponibilità ad adottare soluzioni che ne garantiscano l’incolumità, prolungando il permesso cautelare o abilitando allo smart working le persone che possano svolgere l’attività lavorativa con tale modalità.
In queste ore colleghe/o in permesso sanitario cautelativo vengono invitati dalle competenti strutture di risorse umane a contattare il medico competente, al quale dovranno descrivere la propria condizione per una opportuna valutazione.
Misure per la cura dei figli e altri familiari
Il confronto volto ad assicurare strumenti per la gestione delle necessità familiari, accresciute a causa dell’emergenza epidemiologica (chiusura scuole, incertezza rispetto alla disponibilità di strutture estive che possano accogliere bambine/i, ecc.) è stato posticipato per tenere conto anche delle misure che saranno previste dai prossimi decreti. L’azienda ha dichiarato comunque la propria disponibilità a individuare soluzioni, che saranno discusse in un incontro che si terrà entro il prossimo 8 maggio.
Confronto per il premio aziendale
Il confronto per il premio aziendale prenderà avvio domani nell’incontro fissato per le ore 14.30.
Va fin d’ora precisato che relativamente al 2019 il premio sarà assoggettato a tassazione ordinaria e non potrà beneficiare della tassazione agevolata del 10%, non prevista per accordi raggiunti successivamente alla fine del periodo di competenza (anno 2019), in funzione dei chiarimenti forniti recentemente dall’Agenzia delle Entrate.
Contributo familiari disabili
L’azienda ha dichiarato che nuovi interventi in materia fiscale non consentono attualmente l’erogazione del contributo a favore di figli e genitori disabili con le modalità adottate in passato (che lo escludevano tra l’altro dall’imponibile previdenziale e fiscale). È stato pertanto previsto per i primi giorni di maggio un incontro per affrontare questo tema nei suoi molteplici aspetti.