La legislazione nazionale e le norme del CCNL sulla genitorialità contengono specifici riferimenti alla paternità.
La normativa sulla paternità, come quella sulla maternità, è valida – oltre che per la nascita dei figli – anche per l’adozione e l’affidamento con alcune differenze specifiche.
CONGEDO DI PATERNITA’
Il lavoratore dipendente ha diritto al:
- Congedo di paternità alternativo per il periodo non già usufruito dalla madre nei casi di: abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo al padre; morte della madre o sua grave infermità. Nei casi di adozione e affidamento di minori, alla precedente casistica prevista per accedere al congedo alternativo di paternità, si aggiunge la condizione “rinuncia totale o parziale” della madre lavoratrice al congedo di maternità spettante. Il congedo di paternità alternativo decorre dalla data in cui si verifica uno di questi eventi ed ha la stessa durata del congedo di maternità non fruito dalla madre. Se il bambino viene ricoverato in struttura ospedaliera, è possibile sospendere tale congedo, anche parzialmente, fino alle sue dimissioni.
- Nuovo Congedo obbligatorio di paternità che sostituisce il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre abrogati entrambi con l’entrata in vigore del D. Lgs. 105/2022. Il padre si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (venti giorni in caso di parto plurimo a prescindere dal numero dei nati) con diritto alla frazionabilità a giorni ma non ad ore. Il congedo obbligatorio di paternità è usufruibile anche nei casi di morte perinatale o decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita (compreso il giorno della nascita). L’indennizzo è pari al 100% della retribuzione ed è garantita la contribuzione figurativa per il periodo di congedo usufruito. Per l’evento “nascita” è fruibile dal padre dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il periodo dei cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo in caso di morte perinatale del figlio decorre dalla nascita del figlio che coincide con la data del decesso. Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo in caso di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita decorre dalla data della nascita e non da quella del decesso. Il congedo obbligatorio di paternità si applica anche al padre affidatario, collocatario o adottivo. Il padre collocatario/affidatario si astiene dal lavoro entro i cinque mesi successivi al collocamento/affidamento del minore. In caso di adozione nazionale, l’astensione dal lavoro è usufruibile dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. In caso di adozione internazionale, tale periodo d’astensione può iniziare (a determinate condizioni) anche prima dell’ingresso in Italia del minore, come previsto per il congedo di maternità. Il nuovo congedo obbligatorio di paternità è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo e può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre è in congedo di maternità. Il preavviso al datore di lavoro per l’esercizio di questo diritto è di cinque giorni.
CONGEDO PARENTALE
Il padre lavoratore dipendente ha diritto – come la madre – a sei mesi (continuativi o frazionati) di Congedo parentale elevabili fino a sette in caso di sua astensione dal lavoro per un periodo (intero o frazionato) di almeno tre mesi. Il congedo parentale spetta al genitore biologico entro i primi dodici anni di vita del figlio. Al genitore adottivo o affidatario, il congedo parentale spetta entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore – indipendentemente dall’età all’atto dell’adozione – e non oltre il compimento dei diciotto anni.
Il padre – come la madre – ha diritto a undici mesi (continuativi o frazionati) di congedo parentale qualora si trovi nella condizione di genitore solo (nove mesi indennizzabili al 30% della retribuzione e i restanti due non indennizzabili salvo che si verifichi la condizione di reddito “sottosoglia” prevista dall’art. 34, comma 3 del D. lgs n. 151/2001). Lo status di “genitore solo” sussiste in caso di: morte o grave infermità dell’altro genitore; abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore; in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore (compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’art. 337-quater del c.c.).
Nel caso di parto gemellare o plurigemellare (adozioni/affidamenti plurimi), il periodo di congedo parentale previsto si moltiplica per il numero dei figli nati (adottati/affidati).
I congedi parentali usufruiti per assistere figli di età non superiore ai dodici anni (o entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del bambino affidato/adottato) danno diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione (per un massimo di nove mesi complessivi tra madre e padre). Più in particolare, il congedo parentale indennizzato è così usufruibile:
- MADRE, tre mesi non trasferibili all’altro genitore (da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento/adozione);
- PADRE, tre mesi non trasferibili all’altro genitore (da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento/adozione);
- ENTRAMBI I GENITORI, in alternativa tra loro, ulteriore periodo per complessivi tre mesi;
- GENITORE SOLO, nove mesi.
Per la durata massima di un mese di congedo parentale e fino al sesto anno di vita del bambino l’indennità riconosciuta – in alternativa tra i genitori – è dell’80% (lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2022).
RIPOSI GIORNALIERI (Allattamento)
Il padre lavoratore dipendente ha diritto anche ai riposi giornalieri nel primo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso d’adozione o affidamento con indennità pari alla retribuzione. Il padre ha diritto (in alternativa alla madre) ad assentarsi dal lavoro per un’ora al giorno (orario di lavoro inferiore a sei) o per due ore al giorno (orario di lavoro almeno pari a sei ore) nel caso in cui la madre lavoratrice dipendente non usufruisca del diritto per espressa rinuncia o perché appartiene ad una delle categorie per le quali non è previsto il diritto ai riposi giornalieri.
I periodi d’assenza dal servizio per riposo giornaliero sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
E’ previsto il raddoppio dei permessi in caso di parto gemellare o plurimo e in caso d’adozione o affidamento di almeno due bambini (non necessariamente fratelli) entrati in famiglia anche in date diverse.
PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO – LEGGE 104/92
Il genitore del figlio disabile (anche adottivo o affidatario) con handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92) ha diritto ai permessi e al congedo straordinario retribuiti.
Permessi Legge 104. Tre le situazioni possibili:
- Figlio minore fino a tre anni di età. Diritto alternativo: al prolungamento del congedo parentale; a tre giorni (frazionabili ad ore) di permesso al mese; al permesso giornaliero di due ore (orario di lavoro pari o superiore a sei ore) o di un’ora (orario di lavoro inferiore a sei).
- Figlio minore, di età compresa tra i tre e i dodici anni o – in caso d’adozione o affidamento – che abbia compiuto i tre anni ed entro dodici anni dall’ingresso in famiglia. Diritto alternativo: al prolungamento del congedo parentale; a tre giorni (frazionabili ad ore) di permesso al mese.
- Figlio d’età superiore ai dodici anni o – in caso d’adozione o affidamento – oltre i dodici anni dall’ingresso in famiglia. Diritto a tre giorni (frazionabili ad ore) di permesso al mese.
Congedo straordinario Legge 104. Il genitore del disabile con handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92) ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo di due anni usufruibile continuativamente o per frazioni temporali di uno o più giorni. Se il congedo straordinario viene frazionato a giorni, è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione affinché non vengano conteggiati i sabati e le domeniche.
I genitori possono usufruire di entrambi i benefici previsti dalla Legge 104/92 per lo stesso figlio anche alternativamente, tenendo presente però che nel giorno in cui uno dei due utilizza i permessi l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
Ai diritti previsti dalla legge, si aggiungono ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva (CCNL):
- Il diritto al part-time per il genitore di figli conviventi con handicap grave ai sensi dell’art.3 della Legge 104.
- L’ estensione del diritto ai tre giorni di permesso per documentata grave infermità (Legge 53/00) anche al caso di semplice ricovero del figlio e limitatamente ai giorni effettivi di degenza.
Alle agevolazioni e ai diritti della paternità previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale si aggiungono eventualmente quelli specifici previsti per le singole aziende del Credito.