Di seguito comunicazione aziendale al personale in fase di pubblicazione sul portale di UBI.
Il Decreto Legge 19.5.2020 n. 34, cd. “Decreto Rilancio” ha introdotto alcune novità in tema di “congedi e permessi” rispetto a quanto già previsto dal precedente Decreto Legge, il cd Decreto “Cura Italia” (si vedano al proposito le comunicazioni al Personale pubblicate sul DWS il 24 e il 30 marzo e anche la comunicazione riepilogativa INFOPERSONALE n. 7 del 8.4.2020).
CONGEDI PARENTALI (CONGEDO “SPECIALE”)
CONGEDO SPECIALE INDENNIZZATO AL 50%
Tenendo conto delle “esigenze genitoriali”, il Decreto Rilancio ha apportato due modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina: la durata del congedo ed il periodo all’interno del quale è possibile fruirne.
Infatti, viene ora prevista l’estensione, da 15 giorni a 30 giorni, dei congedi straordinari già previsti dal DL Cura Italia, da fruire entro il 31 luglio 2020 (prima la data massima di fruizione era il 3 maggio).
Inoltre, il DL Cura Italia condizionava la fruizione del congedo alla presenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche. Ora invece il Decreto Rilancio, da un lato, elimina il richiamo alla chiusura delle scuole e, dall’altro, estende il periodo di possibile fruizione fino alla data del 31 luglio 2020.
Circa la durata complessiva dei congedi, precisiamo che i dipendenti che, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio hanno già usufruito dei 15 giorni previsti dal Decreto Cura Italia, potranno usufruire di altri 15 giorni, mentre i dipendenti che non ne hanno usufruito, in tutto o in parte, avranno a disposizione fino a 30 giorni.
Restano ferme tutte le altre condizioni previste per i congedi, di cui si rammentano in particolare le seguenti:
– indennizzo economico al 50% da parte dell’Inps con copertura figurativa totale;
– integrazione economica di ulteriore 20% a carico Azienda;
– assenza di richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
– assenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
– assenza di altro genitore disoccupato o non lavoratore.
CONGEDO NON INDENNIZZATO
Il Decreto Rilancio ha confermato anche il congedo non indennizzato già previsto dal Decreto Cura Italia a favore dei genitori (anche affidatari) di figli fino a 16 anni, che pertanto non comporta la corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.
Anche in questo caso restano ferme le condizioni e modalità già comunicate, con particolare riguardo al fatto che l’altro genitore sia un lavoratore e non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
PERMESSI AGGIUNTIVI LEGGE L. 104
Ulteriore misura contenuta nel Decreto Cura Italia era, a tutela della disabilità, l’estensione dei permessi di cui alla legge 104.
In particolare, era stato previsto l’incremento del numero di giorni di permesso mensile retribuito (di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992), di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.
Ora, il Decreto Rilancio prevede il rinnovo di tale estensione – cioè altri 12 giorni di permesso – complessivamente fruibili nei mesi di maggio e giugno del 2020.
Ciò significa che i dipendenti che assistono un familiare disabile ed i dipendenti portatori di handicap possono fruire per altri 2 mesi di altre 12 giornate aggiuntive di permesso, che, come nella precedente occasione, si vanno a sommare ai tre giorni mensili previsti ex lege 104/1992.
Le nuove causali da utilizzare nella procedura rilevazione presenze Gerip Web sono le seguenti:
– 75B – Estensione Perm. L104 Figli – DL 19/05/20 n.34 art. 73;
– 76B – Estensione Perm. L104 Famigliare – DL 19/05/20 n.34 art. 73;
– 77B – Estensione Perm. L104 Dipendente – DL 19/05/20 n.34 art. 73;
Restano ferme le modalità di richiesta e di fruizione e le condizioni di accesso, illustrate e riepilogate nella comunicazione INFOPERSONALE n. 7 del 8.4.2020, ivi compresa in particolare la possibilità di fruire – in ulteriore aggiunta ai permessi di legge – anche di quelli già previsti dalla vigente normativa aziendale (accordo 26.7.2017), ossia:
– per i dipendenti già destinatari di previsioni ex BPB ed ex BPA: ulteriori 2 giorni al mese retribuiti;
– per gli altri dipendenti: 3 giorni all’anno retribuiti (6 giorni anziché 3 per famiglie con disabile convivente).
È infine opportuno precisare che i giorni eventualmente non fruiti per i mesi di marzo e aprile non possono essere cumulati con gli ulteriori 12 giorni riconosciuti per maggio e giugno 2020.