Con riferimento a quanto in oggetto (legge 53/2000 e Decreto Ministeriale di attuazione 21/7/2000 n. 278), ci risultano casi in cui la Banca non consente ai Dipendenti la fruizione dei tre giorni lavorativi di permesso retribuito all’anno, motivando il diniego con il fatto che i permessi debbano necessariamente essere fruiti a decorrere dal giorno successivo il decesso del familiare.
Tale comportamento, oltre a denotare una totale insensibilità dell’Azienda verso il Dipendente colpito da grave lutto familiare, costituisce una palese violazione delle norme di legge in materia che prevedono, viceversa, che il Lavoratore possa usufruire dei tre giorni di permesso entro sette giorni dal decesso del familiare.