Il presente Accordo trova attuazione unicamente per i processi riguardanti la realizzazione delle fasi attuative del Piano Industriale illustrato nella Procedura relativa al Piano di Aggregazione del Nuovo gruppo bancario BPU, avviata con lettera informativa in data 13 maggio 2003, e successive eventuali modificazioni comportanti ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale che coinvolgano l'intero Gruppo o una pluralità di aziende che ne fanno parte.
Art.5
Osservatorio paritetico sulle fasi di realizzazione del nuovo Gruppo
In relazione alla verifica sullo stato di avanzamento delle fasi di realizzazione del nuovo Gruppo BPU, le Parti convengono di costituire un Osservatorio paritetico permanente di Gruppo, per l'effettuazione di sessioni di informativa aziendale e consultazione al riguardo, riservando particolare attenzione alla situazione degli organici delle Banche, per seguire, tempo per tempo, le fasi di realizzazione del Piano e monitorare l'applicazione del presente Protocollo.
L'Osservatorio si riunira', su richiesta anche di una sola delle Parti, con frequenza almeno semestrale.
Art.6
Formazione e riqualificazione professionale
Nell'ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente nelle Banche del Gruppo, verrà data particolare rilevanza ai processi di formazione per tutto il Personale, con particolare attenzione a quello interessato dai processi di riqualificazione professionale oggetto del presente piano industriale.
Il piano di riqualificazione e formazione si articolerà secondo i seguenti criteri guida:
- definizione di percorsi specifici di formazione professionale per ciascuno dei ruoli in cui è previsto il nuovo inserimento;
- modularità di ciascun percorso per rendere flessibile la fruizione dei singoli corsi in base alle professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti;
- programmazione di interventi di formazione tecnica e formazione comportamentale per facilitare il raggiungimento dell'autonomia nell'esercizio del ruolo;
- periodi di affiancamento operativo da realizzare tra un modulo e l'altro per consolidare le conoscenze acquisite in aula;
- l'eventuale partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento e di specializzazione, corsi di addestramento professionale organizzati da soggetti terzi e al di fuori delle sedi aziendalmente preposte.
Specifica attenzione verra' dedicata anche alla formazione manageriale, con particolare riferimento al change management.
I piani formativi saranno definiti dalle singole Aziendedurante la fase attuativa del Piano, fermo restando quanto previsto all'articolo successivo.
Gli interventi formativi si collocano nell'ambito del processo di fusione, di ristrutturazione e di riorganizzazione e possono rientrare tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari e contrattuali.
Le Parti si danno atto che gli interventi formativi possono rientrare anche fra quanto previsto dalla delibera n. 5 del Comitato del Fondo del 26.7.2001 per l'accesso alle prestazioni del fondo, di cui all'art. 5, primo comma, lettera a) punto 1) del D.M. n. 158/2000, previo relativo accordo sindacale.
Art. 7
Osservatorio Paritetico sulla Formazione
In relazione alle esigenze di cui all'articolo precedente, e per tutto l'arco di realizzazione del Piano, verrà costituito un Osservatorio Paritetico permanente sulla formazione, con il compito di effettuare verifiche preventive e/o successive al fine di individuare eventuali fabbisogni formativi e di indicare le opportune linee di intervento, anche al fine di salvaguardare le prospettive e i modelli di sviluppo professionale del Personale, fermo restando che, nel caso di macro-temi che possono interessare una molteplicita' di aziende del Gruppo, la Delegazione Sindacale avra' la medesima composizione della Delegazione Sindacale di Gruppo di cui all'articolo 4.
Resta inteso in ogni caso che la gestione concreta degli strumenti effettivi, delle procedure e dei fatti connessi a tali macro-temi avverrà nell'ambito delle singole aziende e nel rispetto delle previsioni del CCNL e delle normative aziendali vigenti.
Art. 8
Principi per la riallocazione del Personale
Per il Personale interessato a passaggi di riqualificazione e ricollocazione professionale, le Banche si impegnano a:
- minimizzare l'impatto in ordine alla mobilità territoriale ricercando soluzioni che garantiscano la localizzazione di comparti/gruppi di lavorazioni in una sede anche differente rispetto a quella del relativo centro di responsabilità e, per quanto riguarda le attività della Capogruppo dell'area Organizzazione Sistemi e Servizi, garantendo l'allocazione su diversi poli territoriali;
- contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale, per trasformare i cambiamenti in opportunità di crescita e di valorizzazione delle Persone e delle professionalità, anche alla luce degli Accordi vigenti presso le Banche;
- attribuire nuovi compiti e mansioni consoni e congruenti con le specifiche qualifiche, esperienze, potenzialità ed attitudini del Personale in questione, tenendo conto anche delle relative aspirazioni, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente nelle Banche;
- con l'obiettivo di ricercare soluzioni condivise, le Banche promuoveranno l'avvio dell'apposita procedura contrattuale relativa ai ruoli chiave ed agli effetti complessivi conseguenti all'applicazione del Piano di Aggregazione; sino alla conclusione della procedura restano confermati i trattamenti e le indennità attualmente previsti.
Art. 9
Normative e diritti dei Dipendenti interessati dalle operazioni di fusione e preventivi scorpori
I rapporti di lavoro di tutti Dipendenti della ex BPB-CV Scrl, ex BPCI Scrl, ex BPLV spa, interessati alle operazioni di fusione o preventivi scorpori da cui hanno preso vita BPU Banca, BPB Spa, BPCI Spa, proseguiranno con le nuove aziende di riferimento, senza soluzione di continuità, con conservazione di tutti i diritti soggettivi acquisiti, delle anzianità convenzionali e di servizio maturate al momento del passaggio.
Il trattamento di fine rapporto maturato e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, verrà trasferito alla Banca di destinazione.
A tutti i Dipendenti sopra indicati continueranno ad essere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro delle aziende di credito, finanziarie e strumentali (CCNL 11/7/1999 per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi, CCNL 1/12/2000 per i Dirigenti) e tutte le normative di radice aziendale della Banca di origine, sino alle relative scadenze, con prosecuzione secondo un principio di continuita' di tutti i benefici, provvidenze, previdenze assicurative e pensionistiche, e quant'altro previsto da accordi, contratti, impegni a latere dell''Azienda, liberalita', usi e consuetudini.
Coerentemente con quanto sopra, le Parti avvieranno - da ottobre 2003 - un confronto pre-negoziale finalizzato all'analisi e all'approfondimento dei vari capitoli della materia di cui sopra, anche in via anticipata rispetto alla scadenza dei rispettivi Contratti Aziendali.
Art. 10
Personale da assumere dopo il 1/7/2003 in BPU Banca, BPB Spa, BPCI Spa
Le Parti convengono che i contratti di lavoro che verranno stipulati con i Dipendenti da assumere a far tempo dal 1° luglio 2003 da parte di BPB Spa, BPCI Spa, saranno regolati, oltre che dalla normativa del CCNL vigente, anche dalla normativa di pregressa radice aziendale applicata in via prevalente al Personale della Banca; conseguentemente, ai neo assunti di BPB spa e BPCI spa verra' attribuita la normativa aziendale rispettivamente della ex BPB-CV scrl e della ex BPCI scrl.
Lo stesso principio viene convenuto relativamente a BPU Banca - con conseguente applicazione ai Dipendenti da assumere a far tempo dal 1° luglio 2003 della normativa aziendale della ex BPB-CV scrl - con l'unica variante che i contributi previdenziali dell'Azienda al Fondo Pensione vengono concordati nella misura del 2% da calcolarsi sulla retribuzione utile all'accantonamento del T.F.R.
Una volta acquisita la normativa di radice aziendale cosi determinata, i neo-assunti dopo il 1/7/2003 di BPU Banca, BPB Spa, BPCI Spa ne seguiranno le sorti evolutive non diversamente dagli altri Dipendenti cui la stessa viene riconosciuta in virtù di quanto concordato al primo comma dell'articolo precedente.
Art.11
Part time in BPU Banca e in BPCI Spa
Atteso che in BPU Banca e in BPCI Spa l'applicazione in una stessa azienda di normative di radice aziendale diversa risulta problematica, dato che le diverse quote massime di trasformabilità dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part time non possono essere tutte commisurate ad un medesimo Organico Aziendale, le Parti convengono che in ciascuna delle due Banche sopra citate sarà applicata quale unica disciplina del part time, esaustiva della intera materia e quindi esclusiva di ogni altra disciplina, la normativa di origine aziendale del gruppo di Dipendenti che rispettivamente in BPU Banca e in BPCI Spa risulta più numeroso, e dunque la disciplina della ex BPB-CV per BPU Banca, e la disciplina ex BPCI Scrl per BPCI Spa.
Detta soluzione non dovra' apportare riduzioni ai diritti degli attuali addetti a part time, ne' sulle loro attuali possibilita' di ottenere proroga o rinnovo del periodo di adibizione a part time.
La normativa così individuata regolerà per intero il part time sino a quando verrà definita in sede aziendale una disciplina negoziale contrattuale diversa.
Art.12
Istituti transitori
Per le materie di seguito indicate le Aziende e le rispettive Organizzazioni Sindacali Aziendali si incontreranno, dopo la stipula del presente Accordo, per individuare idonee soluzioni.
Premio aziendale per l'esercizio 2003
Con riferimento all'esercizio 2003 (erogazione nell'esercizio 2004) presso BPU Banca, BPB Spa e BPCI Spa, le parti aziendali si incontreranno entro settembre 2003 per concordare i criteri di determinazione e di erogazione del premio aziendale.
Per gli esercizi successivi troverà applicazione la disciplina che sarà concordata secondo il CCNL tempo per tempo vigente.
Le Parti - nel darsi atto delle caratteristiche di eccezionalità dell'anno in corso in considerazione dell'avvio del Piano e degli importanti cambiamenti che questo comporta - convengono che negli Accordi Aziendali vigenti relativamente all'esercizio 2003 o ancora da stipularsi per lo stesso anno in ognuna delle Banche (BPU Banca, BPB Spa, BPCI Spa, Banca CARIME Spa, BPA Spa, CARIFANO Spa, BPT Spa) venga inserita la previsione secondo cui, fermi restando i parametri previsti dai singoli accordi, al verificarsi nell'anno 2003 di un risultato delle attività ordinarie positivo, il Premio da corrispondersi non potrà essere inferiore a 600 Euro, soglia uguale per tutto il Personale di ogni ordine e grado, fermo restando che tale somma potrà essere assorbita fino a concorrenza del risultato positivo eventualmente conseguito dagli indicatori propri. Restano fermi gli accordi aziendali migliorativi.
Relativamente a CARIME si dara' luogo, nel mese di settembre 2003, all'incontro previsto nel Verbale di Accordo del 1/7/2002, punto 4 ultimo comma
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Si concorda che in via transitoria i RLS eletti nell'ambito delle Banche di provenienza e che passano alle dipendenze di BPU Banca, continuino ad esercitare la propria funzione in BPU Banca e nelle rispettive Banche di origine (BPCI Spa per i RLS eletti nell'ex BPLV Spa).
Quanto sopra nelle more della sottoscrizione di uno specifico accordo, da stipularsi nelle singole Banche entro il 31/12/2003, anche in considerazione delle prerogative legali annesse agli incarichi, che ridistribuisca le cariche in funzione dei nuovi perimetri territoriali.
Art. 13
Previdenza e assistenza in BPU Banca, BPB Spa, BPCI Spa
Per gli istituti della previdenza ed assistenza le Parti concordano che al Personale di provenienza da ex BPB-CV scrl, ex BPCI scrl e ex BPLV Spa che passerà alle dipendenze di BPU Banca, BPB Spa e BPCI Spa, continueranno ad essere applicati gli accordi ed i trattamenti in essere presso le Banche di provenienza.
A) Previdenza complementare
I Dipendenti della ex BPB-CV scrl che passano a BPU Banca e a BPB Spa mantengono l'iscrizione al Fondo Pensioni della ex BPB-CV, sulla base degli accordi in essere, che vengono integralmente confermati.
I Dipendenti della ex BPCI scrl che passano a BPU Banca e a BPCI Spa mantengono l'iscrizione al Fondo Pensioni Previp, sulla base degli accordi in essere, che vengono integralmente confermati.
I dipendenti della ex BPLV Spa che passano a BPU Banca e a BPCI Spa mantengono l'iscrizione a Previbank sulla base degli accordi in essere, che vengono integralmente confermati.
Considerata la natura negoziale degli enti previdenziali ai quali è affidata la previdenza complementare, le Aziende interessate e le rispettive Parti Sindacali provvederanno entro tempi brevi a stipulare specifici Accordi Sindacali finalizzati a mantenere l'iscrizione dei Dipendenti agli attuali Fondi ed a far proseguire il flusso della contribuzione ai Fondi stessi.
B) Assistenza
I Dipendenti della ex BPB-CV scrl che passano a BPU Banca e a BPB Spa mantengono il trattamento previsto sulla base degli accordi in essere per i dipendenti della ex BPB-CV scrl, che vengono integralmente confermati.
I dipendenti della ex BPCI scrl che passano a BPU Banca e a BPCI Spa mantengono il trattamento previsto sulla base degli accordi in essere per i dipendenti della ex BPCI scrl, che vengono integralmente confermati.
I dipendenti della ex BPLV Spa che passano a BPU Banca e a BPCI Spa mantengono il trattamento previsto sulla base degli accordi in essere per i dipendenti della ex BPLV Spa, che vengono integralmente confermati.
Osservatorio sulla Previdenza e Assistenza
Le Parti dichiarano la propria disponibilità ad intraprendere un percorso di approfondimento e di studio volto a verificare le possibilità di addivenire alla costituzione di un unico Ente cui possa far capo un modello di Previdenza Complementare di Gruppo, nonche' ad un modello di Assistenza valutando nel ventaglio delle varie opportunita' anche quella di aderire alla CASDIC, nel rispetto della autonomia delle singole Società del Gruppo BPU anche in ordine alla misura della contribuzione prevista dalle varie Aziende per i rispettivi Dipendenti e delle conseguenti prestazioni.
A tale scopo viene costituito entro dicembre 2003 un Osservatorio Paritetico di approfondimento e di studio, con lo scopo di avviare dette verifiche, avvalendosi di qualificate consulenze professionali del settore, ed addivenire al risultato, di natura esclusivamente tecnico-ricognitiva e non negoziale, di mettere a disposizione delle Parti un chiaro e completo riepilogo delle diverse opzioni percorribili sul piano previdenziale/assistenziale, giuridico e sotto ogni altro aspetto cui ritenga di attribuire rilievo.
L'Osservatorio si riunirà non appena esaurite le occorrenze negoziali e le verifiche tecnico-legali sopra indicate al punto A), ed avrà la medesima composizione della Delegazione Sindacale di Gruppo di cui all'art.4.
Art. 14
Mobilità territoriale
Restano confermate le logiche di minimizzazione e contenimento del Piano e insieme a queste l'impegno a ricercare soluzioni che consentano di limitare la mobilità territoriale al Personale di specifica qualificazione, necessario:
- a garantire l'accentramento funzionale della Capogruppo privilegiando, per quanto possibile, il trasferimento delle attività rispetto a quello delle Risorse Umane;
- ad assicurare la costituzione delle strutture delle nuove Banche rete BPB Spa e BPCI Spa.
Riconversione di professionalità Bergamo-Milano per ulteriore limitazione alla mobilità
In coerenza con l'obiettivo di perseguire ulteriori contenimenti della mobilità territoriale limitandola al Personale di specifica qualificazione, come convenuto nel primo capoverso del presente articolo, BPU Banca, BPB spa, BPCI spa si impegnano a realizzare - a favore dei Dipendenti che per effetto della operazione di fusione sono stati trasferiti insieme alla loro sede di lavoro da Bergamo a Milano o viceversa per recarsi a lavorare nelle strutture di BPU Banca - percorsi finalizzati di riconversione professionale che, ricercando preferibilmente lo scambio di professionalità tra Dipendenti che percorrono detta tratta in direzioni opposte, consentano il rientro nella sede di lavoro precedente, o comunque il riavvicinamento alla residenza a:
- n.20 (venti) dei Dipendenti che per effetto della operazione di fusione sono stati trasferiti insieme alla loro sede di lavoro da Bergamo a Milano;
- n.20 (venti) dei Dipendenti che per effetto della operazione di fusione sono stati trasferiti insieme alla loro sede di lavoro da Milano a Bergamo.
Si precisa che:
- i percorsi finalizzati di riconversione verranno avviati non appena entrate a regime le attività delle nuove strutture trasferite per effetto della operazione di fusione dall'una all'altra delle due città sopra indicate;
- si darà la priorità alle professionalità più fungibili e meno complesse;
- i rientri (o comunque i riavvicinamenti alla residenza) - sia quelli di cui sopra sub 1), sia quelli di cui sopra sub 2) - anche se non realizzabili mediante scambio di professionalità tra Dipendenti che percorrono la tratta Bergamo-Milano in direzioni opposte, dovranno comunque avvenire entro il 31/12/2004.
Agevolazioni al trasferimento della residenza.
Al Personale interessato alla mobilità territoriale sulle tratte Varese-Milano-Bergamo e viceversa (comprese quelle intermedie) per recarsi a lavorare nelle strutture di BPU Banca a seguito della operazione di fusione e preventivi scorpori, e che entro il termine massimo di 12 mesi dal trasferimento dichiari di voler trasferire la propria residenza e l'effettivo domicilio proprio e del proprio nucleo familiare nel nuovo Comune di lavoro (o in Comune limitrofo), verranno corrisposte, subordinatamente alla comprovata effettività del trasferimento stesso, le seguenti agevolazioni integrative di quanto previsto dal CCNL:
- rimborso integrale delle spese di trasloco;
- possibilità di richiedere un mutuo agevolato alle condizioni previste nell'azienda di appartenenza, con le seguenti ulteriori agevolazioni, nell'ovvio presupposto che la concessione del credito a Dipendenti non può prescindere dalla corretta logica di valutazione del rischio e della capacità di rimborso:
- finanziabilità fino a un massimo del 100% relativamente ai primi 100.000 euro della spesa effettiva per la realizzazione del programma di investimento, e del 50% relativamente alla spesa ulteriore;
- azzeramento delle eventuali riduzioni al plafond agevolativo individuale per la 1^ casa determinato dalla concessione di precedenti mutui;
- aumento sino al 100% della quota di TFR anticipabile per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art.2120/6^ c.c.
Agevolazioni alla mobilità .
Le Parti convengono che per tutto il Personale delle Banche interessate alla Procedura di cui al presente Accordo si disponga di un supporto alla mobilità ed a tal fine definiscono:
1) Personale BPA, Carifano, BPT:
- vengono applicate tuttele normative aziendalmente in essere;
2) Personale della ex BPB-CV:
- vengono applicate tuttele normative aziendalmente in essere;
le Parti si danno atto che si intende cosi' ottemperata la previsione contenuta nell'Accordo ex BPB-CV 23/12/1996, nella parte in cui si prescrive che qualora la mobilita' sia conseguente a fusioni, ristrutturazioni, riorganizzazioni o decentramenti, le stesse debbano incontrarsi per definire accordi specifici in materia.
3) Personale di Banca CARIME:
- viene prorogato l'Accordo sulla mobilità del 10 aprile 2003, con la precisazione che, nella tabella di cui al punto 2 dell'Accordo stesso, per la fascia chilometrica da 81 a 100, la durata dell'erogazione dell'indennità viene portata da 7 a 8 mesi.
4) Personale ex BPCI Scrl ed ex BPLV Spa.
- A tutto il Personale ex BPCI Scrl ed ex BPLV Spa interessato dalla mobilità territoriale sarà erogata una indennità una tantum per il trasferimento disposto dall'Azienda ad un punto operativo piu' distante dalla residenza del Dipendente rispetto all'attuale sede di lavoro.
La suddetta indennità e' differenziata in base alle sottoindicate fasce di distanza tra la residenza e la sede di lavoro:
Distanza residenza-sede di lavoro (in km)
|
Importo una tantum (Euro)
|
Da 35 a 45 A/R
|
860,00
|
Da 46 a 55 A/R
|
1000,00
|
Da 56 a 65 A/R
|
1140,00
|
Da 66 a 80 A/R
|
1420,00
|
Da 81 a 100 A/R
|
1.705,00
|
L'indennità verrà erogata dopo che siano trascorsi 3 mesi dall'effettivo trasferimento del Dipendente e a condizione che il Dipendente stesso rimanga assegnato all'unita' operativa di destinazione. Gli importi sopra indicati sono maggiorati del 10% per i Dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi.
In caso di mobilità superiore all'ultima fascia (da 101 km A/R), sempre che tale mobilità comporti un allontanamento dalla residenza, viene riconosciuta un'indennità mensile di Euro 315,00 da erogare per tutto il periodo di mobilità.
B. Le Parti convengono, inoltre di allestire un servizio di trasporto collettivo a spese delle Banche, da offrire ai Dipendenti ex BPCI Scrl ed ex BPLV Spa interessati alla mobilità territoriale sulla direttrice Varese-Milano-Bergamo alla mattina, e sulla direttrice Bergamo-Milano-Varese la sera (comprensive di tratte intermedie) .
A tal fine sarà opportunamente potenziato il servizio di pullman già in essere sulla medesima tratta in virtù dell'Accordo stipulato nella ex BPB-CV in data 7/7/1995; oltre a cio', a conferma di quanto gia' convenuto all'art.7 dell'Accordo del 7/7/95 appena citato, le BPU Banca, BPB Spa e BPCI Spa assicurano il mantenimento del servizio gratuito di trasporto a mezzo pullman finche' vi saranno Dipendenti, di cui al presente Accordo, interessati a tale servizio.
Limitatamente ai Dipendenti ex BPCI Scrl ed ex BPLV Spa appena citati, assegnati ad un'unità operativa di BPU Banca sita in Bergamo o in Milano, o assegnati ad un'unità operativa di BPCI Spa sita in Milano, beneficiari del servizio di pullman - sempre che tale mobilità comporti da un lato un allontanamento dalla residenza, e dall'altro una distanza superiore a 100 Km A/R tra la residenza stessa e la nuova sede di lavoro - viene prevista, in sostituzione di quanto indicato nella tabella di cui sopra, un'indennità mensile di Euro 315,00 da erogare per tutto il periodo di mobilità.
Norme finali sulla mobilità
Le Banche si impegnano a tenere in considerazione le particolari situazioni personali e familiari dei Dipendenti che verranno loro segnalate, previa approfondita valutazione di tutti gli elementi relativi alla situazione familiare e personale dell'interessato.
In particolare i Dipendenti in part time non verranno interessati senza il loro consenso alla mobilità che comporti distanze superiori a 60 km A/R tra il luogo di lavoro e la residenza dell'interessato.
BPCI spa e BPU Banca confermano il proprio impegno a tenere in considerazione le richieste di avvicinamento alla residenza presentate dai Dipendenti, e in particolare quelle presentate da coloro che - essendo interessati ad una mobilità territoriale non supportata da un servizio di trasporto fornito dalle aziende - prestano servizio da almeno due anni presso unità operativa distante più di 80 km A/R dalla loro residenza.
Particolare attenzione verra' riservata anche a coloro che provengono quotidianamente da zone disagiate, a fronte della lunghezza e difficolta' del percorso, nonche' della situazione viaria e dei mezzi pubblici di cui debbono avvalersi.
L'avvicinamento potrà comportare l'adibizione a mansioni nuove o diverse, purchè proprie dell'Area Professionale di appartenenza.
A partire dal prossimo gennaio 2004 si avviera' un confronto a livello di Gruppo con l'obiettivo di addivenire ad una armonizzazione delle normative esistenti in tema di mobilita'.
Art. 15
Distacchi in BPU di gruppi di Lavoratori Carime
Premesso che il Piano - al fine di supportare soluzioni di multipolarità delle lavorazioni, secondo le logiche di minimizzazione della mobilità delle Risorse - prevede che venga disposto il distacco presso BPU Banca di gruppi di Dipendenti di Carime, al fine di espletare attività proprie della Capogruppo, le Parti si sono confrontate nell'ambito della Procedura, anche in coerenza con quanto previsto dall'art.15 CCNL, dandosi atto innanzitutto che le attività di cui sopra sono quelle svolte, a sensi del regolamento aziendale vigente, dai Servizi/Uffici qui di seguito elencati (con a latere il numero degli addetti al 1/7/2003):
- Ufficio Prevenzione e Protezione (5 addetti);
- Ufficio Amministrazione Immobili (12);
- Servizio Processi Operativi (221);
- Ufficio Acquisti (9);
- Ufficio Economato (11);
- Ufficio Immobili - Cosenza (41);
- Ufficio Immobili - Bari (31);
- Servizio Organizzazione e Sistemi (71);
- Ufficio Sicurezza (4).
Oltre a cio' le Parti hanno convenuto quanto segue:
- il distacco dei Lavoratori di Carime presso il polo di BPU Banca viene disposto, con caratteristiche di sperimentalità, con decorrenza dal 1/7/2003, e avrà scadenza il 30/6/2004, salvo che anche prima di tale data si verifichino, a giudizio delle Banche, le condizioni per una scadenza anticipata;
- entro il 31/3/2004 le Parti si incontreranno al fine di confrontarsi in ordine alla decisione, che Carime e BPU Banca assumeranno in ordine alle modalità di prosecuzione, privilegiando l'ipotesi della formula del service da parte di Carime, tenendo comunque fermo il mantenimento delle attività e dei lavoratori sui poli territoriali di Carime, per un numero minimo di 200 Lavoratori, tenuto conto di quanto previsto all'art.17, 4^ capoverso;
- il rapporto di lavoro dei Dipendenti distaccati continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale tempo per tempo vigente presso Carime, per le rispettive categorie di appartenenza;
- nessuna ricaduta dovra' venire dal distacco sui diritti e le relazioni sindacali, ferma restando sia la piena titolarita' delle funzioni di rappresentanza e negoziazione da parte dei Dirigenti Sindacali a favore dei soggetti da loro tutelati, sia la piena competenza degli stessi in merito a tutte le problematiche attinenti alle attivita' di lavoro oggetto del distacco in BPU;
- nella unità operativa di assegnazione i Dipendenti distaccati si riporteranno alle linee direttive e gestionali della Banca distaccataria;
- Carime, contestualmente alla disposizione di distacco, informerà per iscritto il Lavoratore interessato, mentre alle OO.SS. aziendali sarà fornito preventivamente l'elenco del Personale distaccato.
Art.16
Efficientamenti degli Organici
Le Banche premettono innanzitutto che il Piano presuppone il conseguimento delle sinergie e degli efficientamenti previsti nel piano stand alone dell'ex Gruppo BPCI, che restano confermati nella entità numerica di 660 risorse secondo quanto indicato nel verbale di riunione del 13/12/2002 e ribadito nel verbale di accordo del 10 aprile 2003, e sulla base delle successive evoluzioni quantificate oggi in n. 573 Risorse (di cui n. 47 ex BPCI Scrl oggi confluite nelle strutture BPU; n. 113 ex BPCI Scrl oggi confluite nelle strutture BPCI Spa; n. 258 alle dipendenze Carime ed in servizio presso la stessa; n. 155 alle dipendenze Carime e distaccate presso BPU secondo quanto indicato al precedente art.15).
Fermo quanto sopra, esse confermano che la realizzazione del Piano richiede, una volta a regime, una vasta serie di misure quali l'eliminazione delle duplicazioni delle strutture, gli accentramenti operativi, l'ottimizzazione dei processi di lavoro, e che i nuovi livelli di efficienza consentiranno di pervenire a regime a un efficientamento degli Organici delle Risorse Umane stimato cumulativamente in 420 unità, ulteriori rispetto a quelle indicate nel primo capoverso, e da riferirsi al complesso degli organici di BPU Banca (n. 210 risorse, di cui n. 120 provenienti dalla ex BPB-CV Scrl, n. 55 dalla ex BPCI Scrl /ex BPLV Spa, e n. 25 alle dipendenze di Carime e distaccati presso BPU, come previsto dal precedente art. 15), BPB Spa (n. 40 risorse), BPCI Spa (n. 50 risorse), Carime Spa (n. 30 risorse) , BPA Spa (n. 100 risorse, delle quali 70 relative al Piano di Accentramento Operativo dell'ex Gruppo BPB-CV, avviata con l'adozione da parte di BPA del Sistema Informativo di tale Gruppo avvenuta il 4/11/2002, che procede sulla base degli accordi vigenti, nonché delle intese sull'incentivazione all'esodo).
L'insieme degli efficientamenti sopra indicati comporterà dunque una riduzione di complessive n. 993 Risorse, come tabella di riepilogo qui di seguito indicata:
Azienda di provenienza
|
BPU
|
BPCI spa
|
CARIME
|
BPB spa
|
BPA
|
Tipo piano
|
Ex BPCI
|
47
|
113
|
|
|
|
Stand alone ex gruppo BPCI
|
Carime
|
|
|
258
|
|
|
“
|
Carime in distacco
|
155
|
|
|
|
|
“
|
Tot parziale
|
202
|
113
|
258
|
|
|
Tot.573
|
Ex BPCI
|
55
|
50
|
|
|
|
Piano Integraz. BPU
|
Carime
|
|
|
30
|
|
|
“
|
Carime in distacco
|
25
|
|
|
|
|
“
|
Ex BPBCV
|
120
|
|
|
40
|
|
“
|
BPA
|
|
|
|
|
30
|
“
|
BPA ex PAO
|
|
|
|
|
70
|
Piano integraz. BPU ex PAO
|
Tot.parziale
|
200
|
50
|
30
|
40
|
100
|
Tot.420
|
TOTALE GENERALE
|
402
|
163
|
288
|
40
|
100
|
Tot.993
|
Con riferimento alla tabella sopra indicata, le Parti si danno reciprocamente atto che, relativamente al Piano Stand alone ex BPCI, per quanto riguarda Carime, n. 61 efficientamenti sono già conseguiti mediante uscite incentivate a livello individuale, di cui 42 nella rete delle Filiali, 11 in strutture centrali oggi interessate al distacco c/o BPU, e 8 nelle altre strutture centrali; pertanto, gli efficientamenti previsti dal Piano Stand alone ex BPCI ancora da realizzare in Carime sono 227.
Fermo restando le previsioni del Piano oggetto del presente accordo, per quanto riguarda gli efficientamenti le Banche confermano che le relative riqualificazioni professionali e la gestione delle riallocazioni, verranno espletati nell'ambito di ciascuna azienda in virtù di quanto previsto dagli accordi in essere in sede aziendale.
Le Parti convengono che alla riduzione di Personale si proceda in modo che essa non determini, per quanto possibile, conseguenze socio-economiche negative, e a tale proposito si sono accordate per includere tra gli strumenti da attivare il ricorso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del Personale del credito, istituito presso l'INPS con DM 28/4/2000, n. 158.
Le Banche si impegnano ad attuare la riduzione del Personale in modo graduale, adottando una politica di riduzione basata sul consenso dei Lavoratori nel rispetto, comunque, dell'art.1 punto 4) del verbale di incontro del 24 gennaio 2001 tra ABI e le Segreterie Nazionali delle OOSS.
Al fine di regolamentare l'accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del Personale del credito, le Parti sottoscrivono contestualmente e allegano al presente Protocollo come appendice 1 il previsto accordo.
Art. 17
Opportunità per i tessuti economici e sociali di appartenenza
Le Banche confermano la propria volontà di procurare che gli obiettivi del Piano si trasformino in opportunità anche per i tessuti economico-sociali di appartenenza, e ciò non solo in termini di moderno ed efficace supporto alle iniziative imprenditoriali ed economiche delle diverse realtà, ma per quanto possibile anche per lo sviluppo delle rispettive componenti sociali e occupazionali.
Le Parti si danno atto che questo disegno complessivo e' egualmente teso allo sviluppo economico e sociale dei territori di insediamento e di influenza di tutte indistintamente le Banche del Gruppo.
In tale ambito le Parti si danno reciprocamente atto in particolare che Carime, all'interno del nuovo gruppo BPU, continuerà a rappresentare, nel più ampio contesto del Mezzogiorno, un'area strategica di insediamento e sviluppo, in coerenza con i principi enunciati nella lettera del 10/4/2003 dall'Amministratore Delegato dell'ex BPCI scrl alle Segreterie nazionali delle OO.SS. da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente accordo.
In particolare i Poli decentrati della Capogruppo presso Carime e gli insediamenti territoriali di BPA in Abruzzo, Molise, Campania e Puglia sono finalizzati a valorizzare le competenze specifiche già presenti. Carime, inoltre, costituirà un supporto per i processi operativi di Gruppo, consentendo la localizzazione nel Mezzogiorno di funzioni e professionalità anche di significativo rilievo.
Da un punto di vista più complessivo, per Banca Carime sarà definita un'adeguata politica del credito, supportata da deleghe adeguate conferite alle strutture interessate e coinvolte, coerenti anche con l'obiettivo dello sviluppo economico e occupazionale nel Mezzogiorno.
Ciò anche in riferimento alla messa a disposizione del territorio di un'Azienda di credito produttiva ed efficiente finalizzata allo sviluppo del mercato di riferimento, in coerenza anche con la funzione sociale dell'impresa.
Sono stati infatti definiti e confermati i seguenti interventi ad hoc che verranno illustrati nel corso di apposito incontro e con successivi momenti di verifica della loro attuazione nell'ambito dell'incontro annuale previsto dal CCNL.
- progetto per lo sviluppo selettivo degli impieghi al sud, mirato all'identificazione delle migliori iniziative imprenditoriali sul territorio, volto a qualificare Carime come banca di riferimento per questa realtà, nel rispetto dei principi ineludibili di attenta gestione della qualità degli impieghi;
- sviluppo del credito agevolato al sud, con l'obiettivo di intermediare i rilevanti flussi finanziari che verranno indirizzati dallo Stato e dalla Comunita' Europea nelle regioni di influenza della Banca, e con l'intento di contribuire allo sviluppo economico dell'area nel rispetto del ruolo di impresa della Banca stessa;
- trasferimento di best practice di prodotto, di processo e di competenze.
Art. 18
Piano per l'occupazione
In coerenza e come naturale sbocco degli elevati obiettivi di sviluppo e di crescita attesi dal Piano , le Banche si impegnano a realizzare uno specifico piano di sostegno all'occupazione a favore dei giovani dei rispettivi territori di riferimento territoriale, al fine di supportarne l'introduzione e il consolidamento nelle aree delle professionalità bancarie e finanziarie, dandone preventiva informazione alla Delegazione Sindacale di Gruppo.
Al proposito è stato individuato un volano di 3 strumenti di sviluppo - di cui il Progetto Vivaio e il Progetto Promotori Finanziari già presenti in alcune parti del Gruppo, da estendere alle aree scoperte - correlati ai diversi profili professionali di cui le Banche necessitano nell'ambito della crescita commerciale che dovranno affrontare, esplicitando preventivamente anche alle OO.SS. le linee guida delle modalità di reclutamento:
La necessità di inserire nell'ambito dei settori specialistici delle Banche giovani diplomati e laureati con uno skill professionale adeguato alle necessità e la difficoltà di reperire simili profili sul mercato del lavoro, comporta l'esigenza di stipulare accordi con i principali istituti scolastici e le università dei territori di insediamento e di influenza delle Banche stesse, al fine di individuare - con selezione effettuata direttamente dalla singola Azienda - complessivamente 130 nominativi interessati ad un eventuale inserimento nel settore bancario, ai quali erogare una formazione tecnico-pratica, in forma di stage, della durata indicativa di 8 mesi.
Verrà realizzata una collaborazione tra istituti scolastici e universitari e le aziendeche consenta di fornire un servizio aggiuntivo di valore formativo e propedeutico all'inserimento nel mondo del lavoro, introducendo così nel bagaglio culturale degli studenti argomenti e materie di studio specifici necessari per un eventuale successivo inserimento in ambiti specialistici della Banca.
La fase principale del progetto prevederà lo stage, che rappresenta un'opportunità per gli studenti di sperimentarsi nel mondo del lavoro mettendo alla prova le loro attitudini.
Il progetto avrà inoltre ulteriori sviluppi nell'affiancare allo stage le seguenti iniziative:
- interventi in aula/seminari con Personale della Banca altamente qualificato;
- collaborazione per la stesura delle tesi di laurea su argomenti di interesse comune allo studente e all'azienda.
Tale iniziativa, oltre alla valorizzazione del radicamento territoriale delle Banche, ha come obiettivo la creazione di quel bacino qualificato di candidati da cui attingere al bisogno da parte delle Banche stesse.
Il progetto prevede tali inserimenti a scopo formativo nelle strutture organizzative delle singole Banche in misura diversificata, dedicando una particolare attenzione a Carime, per la quale e' previsto l'inserimento di almeno il 60% degli stagisti complessivi.
Agli stagisti verrà corrisposto un rimborso spese forfetario pari a € 800,00 lordi mensili.
Tenuto conto dei calendari scolastici e accademici degli Istituti, nonche' della tempistica connessa alla formalizzazione della convenzione e del progetto formativoda condividersi con l'Ente, il Progetto attiverà i primi stages a decorrere di massima dal gennaio 2004.
- Progetto Promotori Finanziari:
Contestualmente allo sviluppo commerciale del Gruppo e' prevedibile un sensibile aumento anche delle attività svolte dalla rete dei Promotori Finanziari, e le conseguenti necessita' di ampliamento di Risorse da destinare a questa specifica attivita'.
In questo quadro si evidenzia la necessita' di estendere all'area del Mezzogiorno il progetto relativo ai Promotori Finanziari.
In particolare si prevede l'inserimento di 100 Promotori Finanziari junior da ricercare tra i giovani diplomati e laureati nell'area di influenza di Carime, ai quali verranno offerti gli strumenti per essere competitivi sul mercato all'interno di una struttura di Gruppo dedicata e con prospettive economico-professionali di sicuro interesse.
Carime, con il supporto della Capogruppo, si fara' carico della formazione degli stessi sia nella fase di preparazione all'esame di promotore finanziario sia nel periodo successivo al conseguimento dell'abilitazione e immediatamente precedente la stipula del mandato di agenzia (70/90 giorni dopo l'esame).
Il progetto prevede per ogni promotore, per il conseguimento dell'abilitazione, un periodo di formazione articolato, per proseguire poi con un affiancamento ad un Promotore Senior.
In particolare:
- Un periodo di formazione d'aula (circa 3 settimane), con verifiche intermedie e finali;
- Un corso di formazione a distanza (circa 2 settimane), con contenuti integrati da formazione d'aula;
- Un periodo di stage in affiancamento ad un promotore senior (circa 2/3 settimane);
- Un corso di preparazione all'esame (1 settimana).
Al momento dell'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari verrà proposto all'interessato un contratto di agenzia senza che nasca peraltro alcun obbligo di sottoscrizione da parte del candidato stesso.
L'intero percorso sarà completamente a carico della Banca ed il candidato percepirà un rimborso spese forfetario di € 400 mensili per il periodo di formazione elevato a € 800 per il periodo di stage.Tenuto conto delle date delle sessioni d'esame da parte di Consob (marzo, luglio, novembre), il Progetto avvierà il 1^ recruitment a ottobre 2003, con partenza dei corsi pre-esame a meta' gennaio 2004 e compimento del ciclo di inserimento di 30-40 Promotori Junior entro il luglio 2004; con la stessa scansione temporale partiranno a luglio 2004 e a settembre 2004 il 2^ e il 3^ reclutamento finalizzati all'inserimento di altrettanti giovani rispettivamente entro novembre 2004 ed entro marzo 2005.Progetto supporto filialiIl piano industriale del Gruppo presuppone investimenti rilevanti sia di natura tecnica, diretti alla introduzione di nuove tecnologie informatiche e alla revisione e razionalizzazione dei processi lavorativi, sia soprattutto nelle Risorse Umane, in termini di formazione e nuove metodologie di approccio ai mercati. Considerato che obiettivo prioritario sarà l'unificazione del Sistema Informativo, a fronte del quale si avvierà una sessione di confronto (successivo alla presentazione del master plan) per definire modalità, condizioni e fabbisogni, insieme alla assimilazione delle nuove metodologie di approccio organizzativo e commerciale mirato per segmento di clientela, risulta evidente l'importanza del piano di formazione destinato a tutto il Personale, e insieme a questo la necessita' che il Personale stesso venga posto nelle condizioni di assimilarne i contenuti con adeguati e ben strutturati programmi ad hoc, che prevederanno corsi d'aula, “gemellaggi” con corrispondenti strutture di BPU e di altre Banche reti, e la presenza in ogni unità organizzativa di formatori per un consistente periodo di tempo. Il Piano Industriale prevede che la prima migrazione del Sistema Informativo avvenga su Carime;in relazione a ciò le Parti hanno convenuto che detta Banca assuma e mantenga nei propri organici - reclutandoli nelle proprie tradizionali aree di riferimento del Mezzogiorno - 55 giovani con contratto di lavoro a tempo determinato, con ingressi a partire dal mese di ottobre 2003 e per il tempo necessario a consentire da un lato una congrua fruizione della formazione e riqualificazione professionale del Personale, e dall'altro ad evitare a Carime ricadute sul piano commerciale.Sia gli ingressi sia le durate dei contratti di tali Lavoratori a tempo determinato saranno proporzionate alle esigenze sopradescritte tempo per tempo ricorrenti, con espressa precisazione che il citato numero di 55 Risorse va riferito in senso programmatico alla loro presenza media nell'arco di tempo che va fino a tutto 31/12/2004. L'entrata a regime del nuovo modello organizzativo consentirà il pieno conseguimento delle sinergie a suo tempo prospettate dal piano stand-alone BPCI, e insieme a ciò un consistente aumento delle quote di mercato e dei volumi commerciali; tale periodo sarà caratterizzato da un'ulteriore attività di micro organizzazione, necessaria al fine di verificare eventuali disallineamenti strutturali nonché di confermare il dimensionamento quantitativo di ogni singola unità operativa.Dopo il 31/12/2004 Carime, con l'assistenza della Capogruppo, si confrontera' con le Parti Sindacali aziendali o, se richiesta, con la Delegazione di Gruppo di cui al precedente art.4, al fine di verificare, in coerenza con l'orientamento aziendale, la ricorrenza dei presupposti per la conferma in servizio a tempo indeterminato, dei Dipendenti precedentemente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando che, indipendentemente da quanto sopra, almeno 30 di loro saranno in ogni caso assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 19Proroga degli accordi aziendali per l'incentivazione del Personale che matura i requisiti pensionistici entro il 31 Dicembre 2004
L'Accordo stipulato in data 19 marzo 2002 fra la BPA e le OO.SS. aziendali, scadente il 30 Giugno 2004, viene prorogato, limitatamente all'incentivo economico per coloro che hanno maturato il diritto alla quiescenza, al 31 Dicembre 2004.Fermo restando il Verbale di Accordo sottoscritto in data 10 aprile 2003 dalla ex BPCI scrl, da Carime e dalla ex BPLV Spa con le OO.SS. relativamente alla incentivazione all'esodo, il bonus previsto nell'Accordo stesso è esteso a tutti i Lavoratori che conseguiranno il diritto alla percezione della pensione INPS entro la data del 1/1/2005, purchè gli stessi risolvano il rapporto di lavoro contestualmente alla apertura della prima finestra utile INPS.Quanto previsto al comma precedente si applica anche al Personale che ha maturato i requisiti pensionistici entro il primo trimestre 2003, a condizione che gli stessi risolvano il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2003.
Art. 20
Norme finali - decorrenza e scadenza
Il presente Accordo decorre dalla data di stipulazione e scadrà il 31/12/2006, fatte salve le diverse decorrenze/scadenze specificamente indicate negli articoli precedenti.
Con la stipula del presente Accordo le parti dichiarano di avere espletato le Procedure previste dalle disposizioni di legge e di contratto indicate nelle Premesse.
Letto, approvato, sottoscritto.