Con il messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a seguito di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2017, l’INPS ha informato che i congedi obbligatori per i padri Lavoratori dipendenti – in caso di nascite e adozioni/affidamenti – sono stati prorogati anche per gli eventi avvenuti nell’anno solare 2017.
Il congedo obbligatorio, anche per l’anno 2017, dà diritto ad una indennità corrispondente al 100% della retribuzione percepita e spetta per due giorni. Il congedo è utilizzabile, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
L’INPS ha, inoltre, precisato che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i Lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS; mentre tutti i Lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal Datore di Lavoro, devono comunicare in forma scritta alla propria Azienda la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Infine, sempre con il messaggio n. 828, l’INPS ha comunicato che il congedo facoltativo per i padri Lavoratori non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dello stesso Istituto.
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