In questo numero de IL PUNTO SU, riteniamo utile riportare, in modo integrale, la nota apparsa sul sito del Consiglio di Stato che informa del parere fornito in data 3 febbraio 2017 – dalla Commissione speciale dello stesso Organo di Giustizia amministrativa – sullo schema di Decreto predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di erogazione e utilizzo dei buoni pasto. In sostanza, il predetto parere sancisce la possibilità per il Dipendente di utilizzare i buoni pasto in maniera cumulativa entro un limite massimo che sarà definito dallo stesso Decreto di auspicabile prossima emanazione.
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sui servizi sostitutivi di mensa tramite erogazione dei buoni pasto, ai sensi dell’art. 144 del nuovo Codice dei Contratti pubblici.
Il parere ha condiviso la ratio generale dell’intervento, ispirata all’aumento della concorrenza e delle possibilità di fruizione del servizio da parte dell’utenza. Apprezzamento è stato espresso per il metodo di consultazione delle categorie di operatori interessati.
Il parere si è soffermato, tra l’altro, sul superamento del divieto assoluto di cumulabilità dei buoni pasto, attualmente previsto e sostanzialmente inapplicato. Il nuovo decreto consente di cumulare l’utilizzo dei buoni entro il limite di 10. Il Consiglio di Stato condivide il principio, che è frutto di un accordo con le parti sociali e recepisce una esigenza diffusa, dovuta ai costi effettivi del pasto rispetto al valore dei buoni. Suggerisce però una “pur lieve riduzione” del limite dei 10, al fine di evitare “effetti non propriamente neutri sulle diverse categorie di esercizi” e rischi legati al possibile “snaturamento delle caratteristiche del buono pasto”, che resta un titolo “rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa” e non può essere utilizzato come “una sorta di buono spesa universale e surrogato del danaro contante”.
Il parere ha condiviso la scelta di non introdurre, per i titoli “non elettronici”, l’obbligo di indicazione sul buono del nominativo del titolare. È una scelta che segue una “apprezzabile ottica di semplificazione” e che non pregiudica le finalità di accertamento, assicurate comunque dall’obbligo di firma del titolare al momento dell’utilizzo.
La Commissione speciale ha reso parere favorevole anche alle misure contro il ritardo nei pagamenti agli esercizi convenzionati, salvi alcuni miglioramenti del testo, per renderle ancora più efficaci.
E’ stato inoltre affrontato il fenomeno dell’aumento indiscriminato dei “servizi aggiuntivi” richiesti dalle società emettitrici di buoni pasto agli esercenti, che comporta una traslazione sulla rete degli esercizi convenzionati degli elevati ribassi presentati dalle stesse società emittenti in sede di offerta economica. Per contenere tale criticità, il parere suggerisce una riformulazione che, in linea con quanto già osservato anche dall’ANAC, limiti i “servizi aggiuntivi” ammessi solo a quelli “che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto principale della gara e abbiano un’oggettiva e diretta connessione intrinseca con l’oggetto della gara”.
Da ultimo, il Consiglio di Stato ha suggerito un adeguato monitoraggio sull’efficacia del nuovo regime e ha ricordato che l’adozione del decreto è particolarmente urgente, poiché colma una lacuna normativa generatasi sin dall’aprile 2016, con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti. Per evitare situazioni di stallo delle procedure di gara, attesa la dimensione economica del fenomeno, la Commissione speciale ha suggerito al Ministero – “se sussistono i presupposti, anche di fattibilità tecnica” – di “contenere maggiormente” il termine di entrata in vigore delle nuove norme (che lo schema fissa in 60 giorni).