La Legge n. 903/1965 stabilisce che i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data di morte del “dante causa” hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università. Al fine del riconoscimento del diritto alla suddetta pensione tutte le predette condizioni devono sussistere alla data dell’evento della morte del dante causa.
Dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività lavorativa comporta la sospensione della pensione stessa.
Con il messaggio n. 2758 del 21/6/2016, l’INPS ha quindi fornito importanti chiarimenti circa il riconoscimento e la sospensione del diritto alla pensione ai superstiti durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio (cosiddetta vacatio studii) ovvero nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii.
Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del “dante causa” nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo d’istruzione e l’iscrizione all’università, e tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo “status” soggettivo di studente e il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione.
In tal caso, la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa e il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta iscrizione. Diversamente, in caso di morte del “dante causa” nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati, il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione.
Analogamente, il figlio superstite o equiparato titola e di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo d’istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il diritto alla percezione della pensione è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.
Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti dei figli studenti nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
Il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del “dante causa”, presti lavoro dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% (per il 2015, pari a euro 8.481,94) e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.
Viceversa, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del “dante causa”, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Per ottenere il diritto alla pensione in questione, in sede di presentazione di domanda, il figlio o equiparato deve dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.
Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito e del relativo periodo di percezione. In caso di superamento del limite reddituale succitato, dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, si dovrà procedere alla revoca del trattamento pensionistico.
In caso di percezione di un reddito inferiore a quello comunicato in sede di domanda, si dovrà procedere al riconoscimento del diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento.
Analogamente, il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto al predetto trattamento pensionistico qualora presti lavoro retribuito con reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’AGO maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa.