Quali sono le possibili esclusioni dall’obbligo per i lavoratori dipendenti del settore privato.
L’articolo 25 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, relativo alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro, ha previsto una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità alla visita medica di controllo per i Lavoratori subordinati dipendenti del settore privato.
Successivamente, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – emesso di concerto con il Ministero della salute l’11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei Lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” – Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016) – ha individuato le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni.
Pertanto, ai sensi della normativa succitata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per l’effettuazione delle visite mediche di controllo (si ricorda, tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00), i Lavoratori subordinati la cui assenza sia riconducibile a:
-patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria.
-stati patologici sottesi o connessi a situazioni d’invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Poiché la normativa fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie di malattia, l’INPS – al fine di evitare valutazioni diversificate sull’interpretazione del dettato normativo – ha fornito specifiche precisazioni circa il campo soggettivo e oggettivo di applicazione della norma (vedi Circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016).
L’Istituto Nazionale di Previdenza ha dunque precisato che i Lavoratori interessati sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, rimanendo esclusi, pertanto, i Lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95.
Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’INPS, con l’approvazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha elaborato apposite linee guida.
Le suddette linee guida (contenute nell’allegato 2 alla sopra citata Circolare n. 95) sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse richiamate, dovranno attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del Lavoratore dall’obbligo della reperibilità in questione.
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