Sino al compimento del primo anno di vita del bambino, la madre (o, in alternativa, il padre) ha diritto a due periodi giornalieri di permesso di un’ora ciascuno, anche cumulabili tra loro. In caso di orario di lavoro inferiore alle 6 ore spetta, invece, un permesso giornaliero della durata di un’ora.
In caso di affidamento o adozione del bambino, i permessi giornalieri vanno utilizzati entro il primo anno dall’ingresso del minore nella nuova famiglia.
I predetti permessi si riducono della metà quando la Lavoratrice (o il Lavoratore) fruisce dell’asilo nido messo a disposizione dal Datore di lavoro direttamente nell’Unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Si ricorda che i permessi giornalieri sono concessi al termine dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Ai fini della quantificazione delle ore di permesso spettanti, si fa riferimento all’orario giornaliero ordinario contrattualmente previsto e non all’orario di lavoro effettivamente svolto nelle singole giornate, che potrebbe essere inferiore a causa della fruizione di altre ore di permesso (ad esempio permessi per visite mediche, “banche ore”, ecc.).
L’orario di fruizione delle ore di permesso va concordato con il Datore di lavoro e, una volta fissato, non può subire variazioni.
Le suddette ore di permesso sono quindi riconosciute anche se cumulate alle ore di recupero di lavoro straordinario (“banca ore”) e anche se tale computo assorbe l’intero orario giornaliero di lavoro.
Le ore di permesso in questione non spettano in caso di partecipazione a sciopero per l’intero orario giornaliero di lavoro o in caso di svolgimento dello sciopero in orario corrispondente a quello di fruizione delle stesse ore di permesso per “allattamento”.