In data 21 gennaio 2016, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato l’11 gennaio 2016 che prevede integrazioni e modificazioni al Decreto del 15 luglio 1986, concernente disposizioni in materia di visite mediche di controllo dei Lavoratori dipendenti del settore privato da parte dell’INPS.
Con il succitato Decreto – in attuazione all’art. 25 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 (recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità) – il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, dispone che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i Lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati per i quali l’assenza è riconducibile a:
1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, attestante la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
2) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Tale invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Ricordiamo che le vigenti fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo disposte nei confronti dei dipendenti del settore privato sono:
– mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
– pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00.