A seguito delle molte richieste pervenute, riteniamo utile ritornare sull’argomento relativo alla possibilità per i Colleghi di richiedere alla propria Azienda la liquidazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) in busta paga, fornendo ‐ soprattutto con riferimento agli aspetti fiscali ‐ qualche informazione più dettagliata. Come noto, dal 3 aprile u.s. sono entrate in vigore le previsioni del D.P.C.M. n° 29/2015 concernenti la possibilità, per i Lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere la liquidazione mensile del TFR “maturando” in busta paga. Va specificato che l’importo da liquidare in busta paga equivale al TFR (6,91% della retribuzione ordinaria) che matura nel mese di spettanza dello stipendio stesso.
Generalmente, il TFR viene liquidato (se non versato al Fondo pensione) alla cessazione del rapporto di lavoro e tassato con il cosiddetto regime della “tassazione separata” (il TFR non si cumula con gli altri redditi percepiti nell’anno in cui viene corrisposto e viene, quindi, tassato separatamente).
Al contrario, il TFR liquidato in busta paga non ha rivalutazione/rendimento e sconta le imposte con il regime di tassazione ordinaria. Ciò significa che tale cifra ‐ se accreditata in busta paga ‐ si aggiungerebbe al reddito già percepito dal Lavoratore che, quindi, pagherebbe le imposte in base all’aliquota più alta prevista per il reddito percepito nell’anno (IRPEF + addizionale regionale + addizionale comunale).