IL DEMANSIONAMENTO OPERATO UNILATERALMENTE DALLA BANCA E’ ILLEGITTIMO
Sentenza Corte di Cassazione n. 21356 del 18 settembre 2013
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21356 del 18 settembre 2013, ha sancito il principio secondo il quale l’Azienda non può mai adibire il Dipendente a mansioni inferiori (non coerenti con il livello di inquadramento e la professionalità acquisita) senza il consenso dello stesso Lavoratore.
La vicenda riguarda un Dipendente di una Banca che era stato assegnato a nuove mansioni che non prevedevano, oltre al grado di autonomia, il livello di responsabilità esercitato nell’attività lavorativa svolta precedentemente.