La Suprema Corte, con sentenza n. 4375/2010, ha sancito l’illegittimità dell’utilizzo di programmi informatici che consentono il monitoraggio, da parte del datore di lavoro, della posta elettronica e degli accessi internet, costituendo questi, di fatto, strumenti di controllo nel momento in cui – in ragione delle loro caratteristiche – consentono allo stesso datore di lavoro di controllare a distanza l’attività lavorativa dei propri dipendenti. Ne consegue che i dati acquisiti da tali programmi, ove per gli stessi non siano rispettate le condizioni legittimanti di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970 (quali l’accordo con le rappresentanze sindacali o la commissione interna o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro), non sono utilizzabili nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti del lavoratore.