In occasione di consultazioni elettorali referendarie, politiche ed amministrative al Lavoratore chiamato a svolgere l’incarico di Promotore del referendum, Rappresentante di lista, Scrutatore, Segretario e Presidente di seggio spetta il diritto di assentarsi dal servizio per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto, per come previsto dal DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.