CONGEDO PARENTALE FRUITO IN MODO FRAZIONATO : COMPUTO DELLE GIORNATE DI SABATO DOMENICA E DELLE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, il 4 maggio 2012, con la sentenza n. 6742, ha fornito dei chiarimenti in merito al computo – ai fini del periodo di fruizione del congedo parentale – delle giornate di sabato, domenica o di quelle relative a una festività infrasettimanale qualora la Lavoratrice madre rientri al lavoro, interrompendo così la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale.
Nel caso di specie, una Lavoratrice aveva goduto del congedo parentale in modo frazionato dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì (analogo ragionamento vale, naturalmente, in caso di rientro in qualunque altro giorno precedente una festività).
Il datore di lavoro aveva conteggiato – quali giorni lavorativi – solo il venerdì (o, eventualmente, altro giorno lavorativo prefestivo), avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica (ovvero, sempre eventualmente, le altre festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo).
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