CHIARIMENTI SUL CORRETTO RIPROPORZIONAMENTO DEI PERMESSI SPETTANTI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 24 dell’1/8/2012, ha fornito anche importanti chiarimenti in merito al riproporzionamento (riduzione) o meno dei permessi mensili spettanti ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge 104/1992 nel caso in cui il Lavoratore abbia beneficiato anche di altre tipologie di permessi o congedi (quali, ad esempio, maternità facoltativa o obbligatoria, malattia, permesso sindacale, ecc.).
A tale riguardo, il Ministero ha – in premessa – evidenziato che il diritto ai tre giorni di permesso previsti dalla suddetta Legge “spetta al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.