Trasferimento del dipendente presso altra sede di lavoro situata in comune diverso (artt.88 e 111 del CCNL 19 gennaio 2012).
Riteniamo utile ricordare ai Colleghi alcune previsioni contrattuali in materia di trasferimento della Lavoratrice / del Lavoratore ad altra sede di lavoro in Comune diverso.
Il trasferimento può essere disposto dall’Azienda per esigenze tecniche, organizzative e produttive e lo stesso deve essere comunicato al Dipendente con un preavviso nei termini di seguito indicati:
PER LE AREE PROFESSIONALI IL TRASFERIMENTO E’ DISPOSTO CON UN PREAVVISO DI:
– 15 giorni di calendario per distanze fino a 30 km;
– 30 giorni di calendario per distanze superiori a 30 Km.
L’Azienda ha facoltà, durante il periodo di preavviso, di inviare il Personale presso la nuova sede utilizzando lo strumento della missione (con il riconoscimento, quindi, di rimborso spese e di diaria).
PER I QUADRI DIRETTIVI IL TRASFERIMENTO E’ DISPOSTO CON UN PREAVVISO DI:
– 45 giorni di calendario qualora il Q.D. abbia familiari conviventi o parenti verso i quali sia tenuto agli obblighi degli alimenti;
– 30 giorni di calendario per gli altri casi.
Ove l’Azienda, per ragioni di urgenza, sia impossibilitata a rispettare i suddetti termini di preavviso, al Q.D. spetta una erogazione commisurata a tante diarie (3/3) per quanti sono i giorni di preavviso non fruiti.