L’ordine di compravendita titoli impartito dal cliente per telefono. se registrato, è da ritenersi valido al pari di quello disposto per iscritto.
La Corte di Cassazione, prima Sezione Civile, con la Sentenza n. 2185 del 30 gennaio 2013, confermando, peraltro, i precedenti pronunciamenti giurisprudenziali, ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito alla regolarità degli ordini di compravendita di titoli impartiti telefonicamente dalla clientela alla propria Banca.
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