INDENNITA’ DI REPERIBILITA’:
BANCA CARIME CONDANNATA A PAGARE
Le sentenze emesse dal Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Cosenza, nel mese di febbraio 2008, sanciscono il diritto dei lavoratori di CARIME di percepire, a titolo di reperibilità, le relative indennità previste, tempo per tempo, dal CCNL.
Infatti, il Tribunale di Cosenza ha condannato Banca CARIME a liquidare ad alcuni colleghi, per gli anni 2000-2001-2002, le somme spettanti ma non corrisposte, nonostante gli stessi colleghi siano stati interessati dalla reperibilità ed abbiano effettuato regolarmente gli interventi richiesti fuori dal normale orario di lavoro.
È una battaglia che la FALCRI , attraverso il proprio legale, ha sponsorizzato, fin da subito, rendendo piena giustizia rispetto ad una palese violazione delle norme previste dal CCNL del credito, perpetrata da Banca CARIME a danno dei lavoratori.
Ci auguriamo, per il futuro, che tali atteggiamenti, espressione di gravi violazioni delle norme contrattuali e, soprattutto, indici della scarsa attenzione che CARIME manifesta nei confronti dei lavoratori e del loro operato, non abbiano più a ripetersi.
Come sempre la FALCRI vigilerà sul rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dagli accordi sottoscritti in sede aziendale. In difetto, come ampiamente dimostrato, non mancherà di attivare ogni idonea iniziativa a tutela dei diritti dei colleghi di Banca CARIME.
LA SEGRETERIA FALCRI CARIME – GRUPPO UBI
UN GIUSTO ESITO
Avv. Giovanni Caporale
Il Tribunale del Lavoro di Cosenza, con una serie di sentenze emesse nel febbraio 2008, ha riconosciuto ad alcuni dipendenti di Banca CARIME il diritto di ottenere l’indennità di reperibilità anche successivamente all’installazione nelle filiali del cosiddetto “combinatore telefonico” che, ad avviso della Banca, li avrebbe esclusi dal diritto di percepire tali somme.
Da diversi anni ormai, e cioè dall’adozione del “combinatore telefonico” – che in caso di allarme chiama i numeri telefonici dei dipendenti ivi inseriti – Banca CARIME rifiutava di assegnare l’indennità di reperibilità ai suoi dipendenti, ritenendo che il nuovo sistema sostituiva perfettamente quello precedente, basato su una turnazione dei dipendenti reperibili negli orari di chiusura delle dipendenze, e che, quindi, al contrario della reperibilità, non giustificasse compensi specifici, in forza dell’Accordo aziendale dell’1.7.2002, dove non sono previsti compensi specifici per il solo inserimento del numero telefonico del dipendente nel combinatore.
Il Giudice ha dato rilievo all’art.32 del CCNL di settore, non certo abrogato o modificato dal successivo Accordo aziendale sul “combinatore telefonico”, che prevede, con chiarezza, che sia la reperibilità che gli interventi debbano essere retribuiti nella misura ivi indicata.
Di contro, l’Accordo aziendale posto dalla Banca a giustificazione del diniego dell’indennità è invece riferibile non al caso in cui al lavoratore sia richiesto di rimanere reperibile (e quindi con divieto di allontanarsi dal domicilio senza autorizzazione) ma solo per la diversa e minore ipotesi in cui sia, semplicemente, inserito il numero telefonico del dipendente nel combinatore telefonico, senza ulteriori obblighi.
Nel caso di specie, l’osservanza della reperibilità è stata documentata con la produzione di prospetti “di liquidazione indennità di reperibilità”, recanti il timbro e la firma del Responsabile della Banca, dove sono espressamente indicati turni, numero complessivo dei giorni, numero di matricola e nominativo del dipendente reperibile. Sono stati accolti, inoltre, come prova, i verbali redatti dalla Banca, attestanti la consegna delle chiavi relativa ai giorni indicati nel prospetto mensile citato, firmati sia dal dipendente che dalla Banca, dove è chiara la definizione dei ricorrenti come “addetti alla reperibilità”.
Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto, quindi, perché i documenti sono stati predisposti e firmati dalla stessa Banca. Documenti attestanti la richiesta della Banca di reperibilità ai suddetti dipendenti.
Al fine, inoltre, di garantire l’attuazione del servizio stesso la Banca ha predisposto una turnazione, effettivamente espletata come attestato dalla consegna delle chiavi, con la conseguenza giuridica per il dipendente dell’obbligo di comunicare eventuali spostamenti di residenza.
È, dunque, opportuno specificare che prima di intraprendere eventuali azioni al riguardo, ci si deve munire di un’adeguata prova scritta, sia perché è ben difficile che una prova per testi riesca ad individuare, a distanza di anni, i giorni esatti di reperibilità e gli interventi effettuati, sia perché l’ordine superiore è sicuramente un elemento costitutivo del diritto di riscuotere l’indennità di reperibilità.