RISPETTO DELLE REGOLE PER I PRODOTTI BANCARI – Ottone Bruno
L’articolo che segue trae spunto da una guida pubblicata dalla CONSOB in cui si cerca, con il linguaggio della gente comune, di spiegare al risparmiatore quali siano i suoi diritti, quali le sue responsabilità e quali le tutele previste dalla MIFID. Riteniamo che questo estratto possa costituire, insieme alla normativa e alla formazione aziendale, un utile strumento per approfondire le perplessità e i dubbi sollevati dalla riforma. Una particolare attenzione dovrà essere posta alle “regole di condotta” che dovranno ispirare il nostro operato.
ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA E MERA ESECUZIONE Mi sta bene questo vestito? Quante volte lo abbiamo chiesto al commesso e, se il commesso è bravo, con un’occhiata, ci dice se “cade bene”; poi, se è veramente bravo, e magari ci conosce un po’, ci fa capire anche se è adeguato alla nostra personalità ed al nostro modo di essere. Anche l’investimento deve essere su misura ed “il commesso”, dipendente dell’intermediario o promotore finanziario, ha il dovere (tranne nella mera esecuzione di ordini) di valutare se il prodotto che ci propone, o che gli chiediamo, fa al caso nostro. Per una valutazione corretta, l’intermediario dovrebbe, però, conoscerci. Non stupiamoci, quindi, se al primo incontro ci chiederà informazioni sulla nostra situazione e “diamole, queste informazioni! ” Chi le chiede sta operando in maniera corretta per meglio svolgere il suo lavoro. Anzi, diffidiamo se l’intermediario inizia il rapporto senza chiederci nulla o invitandoci a non fornire le informazioni su di noi, sminuendone l’importanza. L’assistenza fornita dall’intermediario ha diverse gradazioni, a seconda del servizio prestato, fino ad annullarsi per la mera esecuzione di ordini (execution only).
Adeguatezza
L’assistenza più ampia, consistente nel valutare l’adeguatezza dell’investimento, è prevista per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli: sono i servizi più complessi e a più alto valore aggiunto per il cliente che richiede una specifica assistenza da parte dell’intermediario. L’intermediario può valutare se un investimento è per noi adeguato solo se ci conosce bene dal punto di vista finanziario. Dovrà quindi chiederci informazioni relative a: – conoscenza ed esperienza in materia di investimenti: ci domanderà con quali tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari abbiamo dimestichezza; la natura, la dimensione e la frequenza delle operazioni finanziarie già compiute; il livello di istruzione e la professione svolta; – situazione finanziaria: è utile per l’intermediario conoscere la fonte e la consistenza del nostro reddito e patrimonio complessivo, nonché gli impegni finanziari già assunti (ad esempio la rata del mutuo); – obiettivi di investimento: l’intermediario si informerà per quanto tempo vogliamo investire il nostro denaro, sulla nostra propensione al rischio e sulle finalità per cui investiamo. Non è possibile prestare consulenza o gestire portafogli senza queste informazioni. Per cui non abbiamo scelta: o forniamo le informazioni o rinunciamo a questi servizi. Non si tratta di un’invadenza della nostra sfera privata da parte dell’intermediario, ma di una condizione necessaria affinché quest’ultimo possa svolgere correttamente, nell’interesse del cliente, la propria attività: come si può raccomandare un’operazione (consulenza) se, ad esempio, non si ha la minima idea della propensione al rischio del cliente? E, analogamente, come è possibile gestire del denaro (gestione di portafogli) se non si sa quando occorrerà liquidare l’investimento per restituire il controvalore al cliente? Acquisite le informazioni, l’intermediario valuterà che il servizio di gestione, e le singole operazioni effettuate dal gestore, nonché le operazioni consigliate nell’ambito del servizio di consulenza siano tali da: – corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente; – non porre a carico del cliente rischi da lui non sopportabili; – comportare rischi che il cliente, dato il suo livello di esperienze e conoscenza, sia in grado di comprendere. Solo alla fine di questo processo l’operazione potrà considerarsi adeguata. Ciò comporta una forma di tutela realmente efficace per il risparmiatore e, al contempo, un impegno gravoso per l’intermediario che avrà l’onere, e la corrispondente responsabilità (da far valere anche in caso di controversie), di porre in essere o consigliare solo operazioni adeguate.
Appropriatezza
Per tutti i servizi di investimento – tranne la consulenza in materia di investimenti e la gestione di portafogli, nei quali come si è visto l’assistenza che l’intermediario deve fornire è assai ampia – l’intermediario deve valutare che l’investimento proposto o richiesto dal cliente sia appropriato. È una valutazione di minore portata rispetto all’adeguatezza, perché tiene conto di un numero minore di elementi. Per valutare l’appropriatezza l’intermediario deve chiedere al cliente informazioni riguardanti, esclusivamente, la sua conoscenza ed esperienza circa il tipo di strumento o servizio proposto o richiesto. Più precisamente, deve chiedergli quali sono i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali ha dimestichezza, la natura, la dimensione e la frequenza delle operazioni finanziarie realizzate in passato, il livello di istruzione e la professione svolta. Un prodotto è appropriato se il cliente ha conoscenze ed esperienza sufficienti per comprendere i rischi connessi al prodotto stesso. Se l’intermediario ritiene non appropriato l’investimento deve avvertirci. Se riceviamo tale avvertimento, quindi, prestiamo attenzione: stiamo acquistando un prodotto di cui non siamo in grado di valutare i rischi. Ovviamente, il meccanismo funziona se forniamo le informazioni richieste. Se decidiamo di non fornirle, l’intermediario ci potrà, comunque, prestare il servizio ma non sarà nella migliore condizione di valutare (e ci avvertirà di questa circostanza) l’appropriatezza dei nostri investimenti. Vale la pena di rinunciare a questa tutela per non fornire qualche notizia su di noi e su come, in passato, ci siamo comportati con gli investimenti?
Mera esecuzione di ordini
La mera esecuzione di ordini (execution only) è una modalità di svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini. Questa modalità può essere adottata solo in caso i servizi si riferiscono a: – azioni quotate in un mercato regolamentato; – strumenti del mercato monetario; – obbligazioni e altri titoli di debito (come i titoli di Stato); – Fondi armonizzati (sono i comuni fondi di investimento).
STRUMENTI FINANZIARI NON COMPLESSI
Rientrano nella categoria degli Strumenti Finanziari non complessi: – le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un Paese terzo; – gli strumenti del mercato monetario; – le obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); – gli OICR armonizzati. Sono inoltre considerati Strumenti Finanziari non complessi quelli non menzionati ai punti precedenti, che soddisfano i seguenti requisiti: a) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tali strumenti a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall’emittente; b) non implicano alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento; c) sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle loro caratteristiche, in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un’operazione su tali strumenti; d) non sono strumenti derivati. Nella mera esecuzione l’intermediario esegue l’ordine senza dover valutare se l’operazione è appropriata per il cliente e, conseguentemente, non deve chiedergli alcuna informazione. Restano comunque fermi gli altri obblighi quali, ad esempio, quello di informare i clienti e di rispettare le regole in materia di conflitti di interessi. L’esclusione dell’obbligo di valutare l’appropriatezza è uno svantaggio per il cliente che viene privato di una tutela. Ne consegue una maggiore responsabilizzazione perché egli stesso dovrà valutare, senza alcun aiuto da parte dell’intermediario, se una certa operazione è appropriata o meno per se stesso. Il servizio è, quindi, di norma adatto a chi già ha una buona esperienza e conoscenza in materia di investimenti e pensa quindi di sapere fare da sé. Non a caso, la mera esecuzione di ordini può essere fornita solo su richiesta espressa del cliente. Soprattutto chi non è particolarmente esperto della materia non dovrebbe chiedere la mera esecuzione di ordini. Si priverebbe di una tutela derivante da un preciso obbligo posto a carico dell’intermediario, che potrebbe anche avere rilevanza in caso di successive controversie. Come sempre, però, gli strumenti di per sé non sono né buoni né cattivi: dipende dal loro migliore utilizzo. Anche la mera esecuzione potrebbe essere vantaggiosa poiché, verosimilmente, visto la limitata responsabilità dell’intermediario e un suo impegno minore, dovrebbe avere costi inferiori. Si tratta di un vantaggio del quale possono approfittare i risparmiatori esperti (consapevoli, però, che in caso di investimento sbagliato, nulla potranno recriminare contro l’intermediario) e coloro i quali vogliono investire esclusivamente in impieghi con rischiosità molto bassa (ad esempio i Bot). In entrambi i casi la valutazione di appropriatezza svolta dall’intermediario potrebbe essere meno utile.