Il Decreto Omnibus (Dl nr. 113/2024) ha istituito il Bonus Natale a favore dei lavoratori dipendenti che ne avranno diritto in presenza di determinate condizioni economiche e familiari. La circolare 19/E dell’Agenzia Entrate fornisce indicazioni circa i requisiti per ottenere il bonus (fino a 100 euro erogabili in Busta paga insieme alla tredicesima mensilità), l’imponibilità fiscale e il limite reddituale. Sono previste alcune condizioni d’accesso da possedere congiuntamente (non prevista l’alternativa):
– Avere un Reddito complessivo non superiore a 28mila euro nell’anno di imposta 2024 (non concorre al calcolo del limite il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze);
– Avere sia il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) sia almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) entrambi fiscalmente a carico oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico se trattasi di nucleo familiare monogenitoriale.
– Avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda (determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore) di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir.
Il nucleo monogeritoriale è quello in cui l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio oppure quello in cui il figlio è stato adottato da uno solo dei genitori.
La circolare parla di reddito di lavoro dipendente, ma non della tipologia contrattuale (esempio: contratto a tempo determinato o indeterminato) che quindi non rileva ai fini dell’erogazione prevista. L’importo del Bonus è parametrato ai giorni di lavoro.
Per richiedere il contributo, il dipendente deve presentare al suo datore di lavoro una domanda scritta, dichiarando di averne diritto (autocertificare il possesso dei requisiti di reddito e familiari previsti) e indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (dei soli figli fiscalmente a carico se la famiglia è monogenitoriale).
Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità con la tredicesima mensilità (generalmente erogata in dicembre) e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.