Il congedo parentale è un periodo d’astensione facoltativa al quale possono accedere entrambi i genitori per dedicarsi al bambino nei suoi primi 12 anni di vita oppure – nel caso di genitori adottivi o affidatari – entro i primi 12 anni dall’ingresso in famiglia a prescindere dalla sua età all’atto dell’adozione o affidamento, ma non oltre il compimento della sua maggiore età. E’ previsto un periodo complessivo (tra i due genitori) non superiore a 10 mesi elevabili a 11 qualora il padre usufruisca del congedo (continuativo o frazionato) per almeno 3 mesi. Tenendo conto di questi limiti complessivi, si ricorda che:
– La madre ha diritto a un periodo (continuativo o frazionato) di massimo 6 mesi;
– Il padre ha diritto a un periodo (continuativo o frazionato) di massimo 6 mesi elevabili a 7 in caso di sua astensione dal lavoro per almeno 3 mesi;
Il genitore solo (madre o padre) ha diritto a un periodo di 11 mesi continuativi o frazionati.
Il linea generale, il congedo parentale è indennizzato:
Al 30% della retribuzione entro i 12 anni d’età del bambino (o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento, ma non oltre il compimento della maggiore età) per un periodo massimo complessivo tra madre e padre di 9 mesi così ripartito:
– Il padre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi – non trasferibile alla madre – fino al dodicesimo anno del bambino (o ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento);
– La madre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi – non trasferibile al padre – fino al dodicesimo anno del bambino (o ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento);
– Entrambi i genitori hanno diritto – in alternativa tra loro – a un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi;
– Il genitore solo ha diritto ad un periodo indennizzabile di 9 mesi.
Il congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione per i periodi di congedo ulteriori (rispetto ai 9 mesi indennizzabili) a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
In aggiunta a quanto previsto dalla normativa in materia, è stato recentemente previsto un indennizzo maggiorato a determinate condizioni temporali e di durata massima della maggiorazione. La circolare INPS nr. 57 del 2024 ha fornito, in proposito, le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, nr. 151 apportata dall’art. 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024. Premesso che, già per il 2023, l’indennità di congedo parentale era stata elevata all’80% relativamente a una mensilità e a determinate condizioni, la circolare 57/24 fornisce indicazione sulle maggiorazioni previste a partire dal 2024. Da quanto chiarito dalla circolare, le indennità spettanti per l’anno in corso e il successivo sono le seguenti:
– 2024: due mensilità all’80%, sette al 30% (totale 9 mesi);
– 2025: una mensilità all’80%, una al 60%, sette al 30% (totale 9 mesi).
Per poter accedere alla maggiorazione di un ulteriore mese retribuito all’80% (rispetto a quello già previsto nel 2023) è necessario che il genitore abbia completato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023 e richieda il congedo parentale nei primi sei anni di vita del figlio o, in caso di adozione, dal suo ingresso in famiglia.
Si ricorda, inoltre, di fare attenzione ad alcune precisazioni:
– La modifica normativa apportata dalla Legge di Bilancio 2024 non aggiunge un altro mese di congedo indennizzato, ma prevede l’aumento al 60% della retribuzione (80% esclusivamente per il 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla Legge nr. 197 del 2022, Legge di Bilancio 2023) dei 3 spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro;
– L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il 2024) è uno solo per entrambi i genitori (non è previsto il raddoppio).