Nella giornata di Giovedì 23 Novembre u.s. è stato firmato l’accordo di rinnovo del Contratto Nazionale di categoria che sarà sottoposto alle assemblee delle Lavoratrici e dei Lavoratori nei prossimi mesi.
L’accordo è stato raggiunto al termine della lunga trattativa, con il Casl ABI e Intesa Sanpaolo, iniziata quest’anno e che ha visto momenti di aspro confronto con controparte rischiando spesso la rottura.
Si tratta di un contratto di grande valenza economica e normativa.
Tra i risultati ottenuti ricordiamo l’incremento di € 435,00 mensili (pari all’importo richiesto in piattaforma), che sarà suddiviso in quattro tranches delle quali la prima, di 250 euro, sarà riconosciuta già dal prossimo mese di dicembre con decorrenza luglio 2023. Oltre al ripristino, sempre con decorrenza luglio 2023, del calcolo pieno del TFR e non più limitato alle principali voci retributive.
Risultato di particolare rilievo il rafforzamento degli strumenti necessari per gestire i cambiamenti del settore rivenienti dall’innovazione tecnologica e dai processi di digitalizzazione (Cabina di regia) oltre al mantenimento dell’area contrattuale con le specifiche previsione introdotte nell’ultimo rinnovo contrattuale.
Oltre all’aspetto economico vi sono numerosi altri elementi che migliorano sostanzialmente l’articolato del contratto – scaduto il 31 dicembre 2022 – come, ad esempio:
– Sugli aspetti di natura sociale, con particolare attenzione alle politiche di inclusione e quelle sulla “diversity”;
– Sulle tutele della salute in caso di situazioni di gravità con il rafforzamento del comporto per malattia;
– Sulle tutele per la maternità con nuove importanti previsioni sul tema di quella anticipata.
INOLTRE
– Rafforzata la normativa sulla formazione, l’innovazione tecnologica e bilateralità;
– Prevista una riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti.
INFINE
diventano parte integrante del contratto nazionale le previsioni contro le pressioni commerciali contenute nell’accordo di settore (Accordo 8 Febbraio 2017) che consentiranno, in maniera ancor più rafforzata e in linea con la nostra piattaforma e con l’impegno sociale del Sindacato, una maggiore e più concreta tutela dei colleghi, della clientela e del risparmio;
Come detto riteniamo sicuramente positivo l’accordo raggiunto che, oltre a riconoscere il giusto contributo economico per il lavoro svolto in questi anni dalle Lavoratrici e dai Lavoratori, permetterà di affrontare al meglio le molte sfide che attendono il settore e conferma il ruolo centrale che hanno le banche nell’economia del paese, nel settore delle imprese e nei territori in cui operano.
L’Accordo sarà sottoposto ad un percorso assembleare con le lavoratrici e i lavoratori per la sua approvazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 8 del CCNL 2019, ferma restando l’applicazione, dal prossimo mese di dicembre, degli aumenti contrattuali.
Di seguito riportiamo una sintesi degli aspetti più importanti dell’accordo.
Le erogazioni indicate nella tabella fanno sì che, per la figura di riferimento (3^ Area Professionale – 4° livello), l’80% dell’aumento complessivo sia erogato entro il 1° settembre 2024 (350 €uro su 435 totali).
La 1^ Tranche sarà erogata con lo stipendio di dicembre 2023 e gli arretrati riconosciuti, sempre nello stesso mese, quale “una tantum” come meglio evidenziato nella tabella che segue:
Di seguito lo stipendio tabellare con le varie decorrenze stabilite dall’accordo di rinnovo:
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
È stata integralmente ripristinata la base imponibile sulla quale calcolare il T.F.R. (è venuta meno la riduzione prevista dal precedente contratto). Con decorrenza 1° luglio 2023, pertanto, aumentano sensibilmente gli accantonamenti del T.F.R., che saranno calcolati tenendo conto anche dell’erogazione della 1^ tranche indicata nella prima tabella.
ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO
A decorrere dal 1° luglio 2024 l’orario settimanale di lavoro sarà diminuito di 30 minuti a parità di retribuzione con modalità applicative che saranno decise a livello aziendale sulla base delle scelte organizzative optate. Questa nuova riduzione d’orario, unita a quella precedente risalente al 1° gennaio 2000, fa sì che il nostro settore sia tra quelli con il più basso orario di lavoro a retribuzione invariata.
STAFFETTA GENERAZIONALE
Grazie alle modifiche che saranno apportate al c.d. Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (c.d. Fondo di Solidarietà), le aziende potranno adottare percorsi volti a favorire la “staffetta generazionale”.
La staffetta generazionale prevede che:
– su base volontaria i lavoratori che entro 3 (tre) anni raggiungano i requisiti pensionistici previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata potranno chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno (full time) a tempo parziale (part time), senza riduzione retributiva e contributiva (non c’è alcuna penalizzazione economico/pensionistica);
– la contestuale assunzione di un giovane con età non superiore a 35 anni.
NUOVA OCCUPAZIONE
Oltre a quanto previsto dalla staffetta generazionale, il Fondo per l’occupazione (F.O.C.) sarà modificato in modo tale da incentivare economicamente le assunzioni di:
– giovani disoccupati fino a 36 anni d’età;
– disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, personale in cassa integrazione e lavoratori in mobilità;
– donne;
– persone con disabilità;
– lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile.
Negli ultimi due casi l’incentivazione sarà ulteriormente maggiorata, specie se l’assunzione avverrà nella provincia di residenza del lavoratore/lavoratrice.
PRESTARE OPERA PRESSO TERZI
È stato completamente eliminato il divieto di prestare la propria opera a terzi, introducendo il solo obbligo previsto dalla legge.
COMPORTO MALATTIA
Il periodo di comporto è aumentato del 50% anche nei casi di disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/92.
MATERNITÀ E PATERNITÀ
In caso di periodi di interdizione anticipata – c.d. gravidanza a rischio – sarà riconosciuto l’intero trattamento economico (stessa retribuzione goduta in servizio).
BUONO PASTO
Il buono pasto giornaliero è stato aumentato a 4 (quattro) €uro (ex 1,81 €uro), restando esclusi i QD 3° e QD 4°. Restano salve le migliori previsioni stabilite a livello aziendale.
FORMAZIONE
Le ore di formazione retribuite, facenti parte del pacchetto costituito da 26, sono aumentate a 13 (ex 8) dal 1° gennaio 2024.
TRASFERIMENTI
Totalmente respinta la richiesta di mobilità “selvaggia”:
– Quadri Direttivi 1° e 2° livello – Per i lavoratori che hanno compiuto 52 anni d’età (invariato) e almeno 23 anni di servizio (ex 22) il trasferimento può essere disposto SOLO con il loro consenso se supera più di 50 km dal luogo di lavoro (invariato).
– Aree Professionali – Per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni d’età (invariato) e almeno 23 anni di servizio (ex 22) il trasferimento può essere disposto SOLO con il loro consenso se supera più di 30 km dal luogo di lavoro (invariato).
FUNGIBILITÀ
È stata confermata, rendendola strutturale, la fungibilità all’interno della categoria dei quadri direttivi tra il 1° livello e il 4° livello, mentre è stata notevolmente ridimensionata la richiesta di aumentare il numero dei mesi di permanenza nella categoria prima del definitivo riconoscimento.
L’assegnazione alla categoria dei quadri direttivi diviene definitiva qualora si prolunghi per almeno 6 mesi, così come indicato dal Codice Civile (art. 2103).
LA SEGRETERIA NAZIONALE
Roma, 24 Novembre 2023