Il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85) ha innalzato – da 258,23 a 3.000 euro soltanto per l’anno 2023 ed a favore dei lavoratori con figli a carico – il limite d’esenzione per i “fringe benefit” previsti dall’art. 51, comma 3 del TUIR. I lavoratori con figli non a carico potranno invece avvalersi dei benefici previsti dall’ordinario regime di esenzione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1 agosto 2023 fornisce i chiarimenti interpretativi sulla tematica “welfare aziendale” con riferimento alle innovazioni introdotte.
Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, i benefit ricevuti dal datore di lavoro, per un importo fino a 3.000 euro, sono esenti da Irpef così come da imposta sostitutiva sui premi di produttività. Sono incluse nei “fringe benefit” riconosciuti ai lavoratori anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. Rientrano nella nozione di reddito da lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR.
L’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore che sia titolare di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato anche in presenza di un unico figlio a condizione che sia a carico di entrambi. Per evitare la duplicazione del beneficio, non si possono considerare, ai fini dell’agevolazione per l’anno 2023, le somme eventualmente pagate dal lavoratore nel 2023 per utenze di competenza del 2022, già oggetto di rimborso e per le quali sia già avvenuta l’erogazione delle somme da parte del datore del lavoro in conseguenza dell’innalzamento operato nel corso del 2022.
Per essere considerati fiscalmente a carico i figli devono avere un reddito non superiore a 2.840,51 euro annui, innalzato a 4.000 euro annui per età non superiore a 24 anni. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023.
L’agevolazione spetta ad entrambi i genitori anche se decidano di attribuire la detrazione per figli a carico interamente a chi, tra i due, presenta il reddito più elevato.
Per accedere al beneficio fiscale, il lavoratore deve fornire al proprio datore di lavoro il codice fiscale del figlio o dei figli a carico dichiarando di averne diritto. Al venir meno delle condizioni per accedere all’agevolazione, come nel caso in cui venga meno il presupposto “figlio a carico”, il dipendente deve darne comunicazione tempestiva al datore di lavoro che potrà recuperare la parte non spettante nei periodi successivi ed entro i termini previsti per il conguaglio.