L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, chiarisce il contenuto di alcuni diritti della famiglia con particolare riguardo alla paternità ed alle sanzioni previste per le aziende in caso d’inosservanza della normativa diann riferimento. Ne riassumiamo alcune.
Congedo di paternità obbligatorio.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio a tale diritto (10 giorni lavorativi e 20 in caso di parto plurimo con indennità pari al 100% della retribuzione) sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
Congedo di paternità alternativo.
Le nuove disposizioni in materia confermano le tutele e le garanzie concernenti in congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio di tale diritto è punito con sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi.
Divieto di licenziamento.
Date le modifiche riguardanti il congedo di paternità, tale divieto deve considerarsi applicabile anche al padre che usufruisca del congedo di paternità obbligatorio e di quello alternativo fino al compimento di un anno di età del bambino. L’inosservanza di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro.
Non sono state introdotte modifiche a tale articolo, salvo per ciò che concerne il regime sanzionatorio.
L’inosservanza di tale diritto è punita con la sanzione amministrativa di da euro 1.032 a euro 2.582.
Riposi, permessi e congedi.
Le sanzioni amministrative di euro 516 a euro 2.582 già previste per le inosservanze delle disposizioni dei riposi giornalieri del padre e della madre, sono estesi anche a quelli per i figli con handicap grave.
Congedi parentali.
Il D.Lgs. 105/2022 ha apportato alcune modifiche tra le quali: l’aumento del limite d’età (da 6 a 12 anni) entro cui è possibile fruire di questo congedo; la durata del periodo indennizzato al 30% (da 6 a 9 mesi);
l’innalzamento (da 10 a 11 mesi del congedo utilizzabile dal genitore solo o con affidamento esclusivo del figlio).
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti relativi a tale tipo di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
Divieto di discriminazione.
Divieto di trattamento meno favorevole o di discriminazione per i lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104, nonché ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.