FESTIVITA’ SOPPRESSE 2023
Per l’anno 2023 le giornate di permesso retribuito – previste dall’art. 59 del CCNL 19/12/2019 – corrispondenti alle festività soppresse sono tre, due per il Comune di Roma e precisamente:
– Domenica 19 marzo – San Giuseppe
– Giovedì 18 maggio – Ascensione
– Giovedì 8 giugno – Corpus Domini
– Giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per Roma)
– Sabato 4 novembre – Festa dell’Unità Nazionale
I permessi ex festività sono riconosciuti solo nel caso in cui, nelle giornate suddette, il Lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico (il Lavoratore che nella giornata di festività soppressa usufruisce anche di una sola ora di permesso non retribuito perde il diritto alla giornata) e sono fruibili, di norma, nel periodo che va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.
Ricordiamo che anche il nuovo CCNL, sottoscritto il 19 dicembre 2019, prevede che le modalità di funzionamento del FOC (Fondo per l’Occupazione) siano prorogate fino alla scadenza del nuovo contratto indicata al 31 dicembre 2022 (data “congelata” sino a diversa decisione con verbale di accordo del 27 dicembre 2022). Tale norma stabilisce il versamento al “Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del Credito” delle 7 ore e 30 minuti rivenienti dalle 23 ore di riduzione d’orario da parte dei Colleghi appartenenti alle Aree Professionali e di una giornata di ex festività da parte dei Quadri Direttivi. Conseguentemente, per l’anno 2023, i Quadri Direttivi avranno diritto a due giornate di permesso, una per i Quadri direttivi che lavorano nel comune di Roma.
Poiché il CCNL è in fase di rinnovo, in quanto scaduto il 31 dicembre 2022, sono fatte salve eventuali nuove normative al riguardo.
FESTIVITA’ CIVILI 2023
Per le festività del:
– 25 Aprile (martedì) – Festa della Liberazione,
– 1° Maggio (lunedì) – Festa dei Lavoratori,
– 2 Giugno (venerdì) – Festa della Repubblica.
se ricadenti di domenica, l’Azienda corrisponde ai Lavoratori il compenso aggiuntivo o, d’intesa con il Lavoratore stesso, altrettante giornate di permesso.
Nell’anno in corso tale regolamentazione non trova, quindi, applicazione.