Con la circolare n.106 del 29/09/2022, l’INPS fornisce nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’astensione del lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità, le lavoratrici dipendenti devono acquisire, nel corso del settimo mese di gravidanza (prima dell’inizio dell’ottavo mese), le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Tali certificazioni dovranno essere rilasciate da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale.
È inoltre facoltà delle lavoratici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, sempre a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e/o del nascituro.
Anche in questo caso è importante la tempistica di acquisizione, da parte della lavoratrice, delle attestazioni mediche che deve avvenire, come detto, nel corso del settimo mese di gravidanza. In caso di precedente fruizione della flessibilità del congedo di maternità, l’acquisizione delle attestazioni mediche può avvenire anche entro la fine dell’ottavo mese di gestazione.
L’Istituto, inoltre, ha precisato che le attestazioni sanitarie che non siano state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza non consentono di continuare l’attività lavorativa per i giorni dell’ottavo mese successivi alla data di rilascio delle attestazioni, comportando l’integrale respinta della flessibilità con conseguente calcolo del periodo di maternità secondo le ordinarie modalità, ossia due mesi prima della presunta data del parto e tre mesi dopo la data effettiva.
Si precisa che le certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità ovvero di voler fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto.
Resta fermo, quindi, per le gestanti, l’obbligo di trasmettere all’INPS il certificato telematico di gravidanza da parte di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.
È, in ogni caso, facoltà dell’Istituto effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità.