Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiuti bis) il limite massimo di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit, per l’anno 2022, passa da 258,23 a 600,00 euro.
Ricordiamo che è considerato fringe benefit il valore di beni e servizi – di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR – ceduti e/o erogati dal Datore di lavoro in favore del proprio Dipendente.
Negli anni 2020 e 2021 il limite di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit era stato fissato, in via sperimentale, a 516,46 euro annui. Per l’anno 2022 con l’approvazione della relativa Legge di Bilancio, l’esenzione in questione era stata riportata al suo limite originario annuo di euro 258,23. Ora, per come previsto dall’art. 12 del Decreto Legge n. 115/2022, entrato in vigore il 10 agosto scorso, il nuovo limite, sempre per l’anno in corso, viene fissato a euro 600,00.
Precisiamo, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che, in caso di supero del limite annuo previsto, l’intero importo dei benefit fruiti (quindi, non solo la parte eccedente il limite annuo) concorrerà – nel periodo d’imposta – alla formazione del reddito imponibile.
Pertanto, il limite di 600,00 euro fissato per l’anno in corso non opera come una “franchigia” esente da imposizione.
Al fine di verificare il limite di esenzione in questione, bisogna tener conto non solo del valore di tutti i fringe benefit riconosciuti alle Lavoratrici e ai Lavoratori (ad esempio, autovettura a uso promiscuo) ma anche del controvalore delle somme erogate agli stessi dall’Azienda in modalità “welfare” e previste dalla contrattazione collettiva o dalle politiche di “welfare aziendali” (a solo titolo esemplificativo, rientrano in tale casistica i buoni spesa per generi alimentari, per shopping, per acquisti vari e le ricariche telefoniche).
Infine, ricordiamo che per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600,00 euro per i fringe benefit, l’Azienda può erogare al proprio Dipendente anche buoni benzina per un importo massimo di 200,00 euro che non concorreranno, ai fini fiscali, a formare la base imponibile.