Riteniamo utile ricordare cosa prevede la vigente normativa in tema di reperibilità del lavoratore dipendente del settore privato a seguito di assenza dal lavoro per malattia.
Le visite mediche di controllo domiciliare possono essere disposte sin dal primo giorno indicato sul certificato medico di malattia e possono essere svolte anche sabato, domenica e durante tutti i giorni festivi.
Per quanto concerne le fasce di reperibilità, il lavoratore dipendente assente dal posto di lavoro per malattia deve essere reperibile tutti i giorni presso il proprio domicilio per gli eventuali controlli da parte del medico dell’INPS. Ricordiamo che le fasce di reperibilità rimangono fissate per come segue: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00.
Precisiamo che è diretta responsabilità del lavoratore accertarsi della piena funzionalità del citofono/campanello della propria residenza e che sullo stesso sia ben indicato il proprio nome e cognome, in modo da consentire al medico fiscale di poter accedere all’abitazione per i controlli del caso.
Ricordiamo che il lavoratore può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità solo in caso di:
– svolgimento di visite mediche ed accertamenti specialistici urgenti che non possono essere effettuati al di fuori delle fasce orarie di reperibilità;
– sopraggiunti gravi motivi personali o familiari o cause derivanti da forza maggiore.
Resta ovviamente possibile assentarsi in orari diversi da quelli ricompresi nelle fasce orarie di reperibilità.
Al fine di poter giustificare l’assenza alla visita medica di controllo e, quindi, evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge, l’assenza per i motivi sopra descritti deve essere sempre adeguatamente documentata.
In caso di assenza alla visita medica di controllo domiciliare, il lavoratore è tenuto a presentarsi presso l’ASL o l’INPS (secondo le indicazioni riportate nell’avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per effettuare la visita medica ambulatoriale finalizzata all’accertamento dell’effettiva incapacità lavorativa.
Infine, ricordiamo che qualora il lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo sia essa domiciliare o ambulatoriale, senza giustificato motivo, perde il diritto al relativo trattamento retributivo.