Con l’Ordinanza n. 26928 emessa dal Tribunale di Milano in data 10 novembre 2021 è stata affrontata la fattispecie relativa alle assenze dal lavoro di una Lavoratrice cosiddetta “fragile” costretta ad assentarsi dal servizio per evitare il contagio da Covid.
Con la suddetta pronuncia è stato stabilito che le assenze del Dipendente in condizioni di fragilità e, quindi, costretto ad astenersi dal lavoro – nel corso dell’emergenza pandemica – per evitare il contagio da Covid, non sono computabili ai fini del superamento del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva.
In sostanza, il Giudice del Lavoro, richiamando l’articolo 26, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche che, pur limitandosi ad equiparare tali assenze al ricovero ospedaliero senza fare specifico riferimento agli effetti sul comporto, ha fornito la giusta e corretta interpretazione – in considerazione dell’attuale contesto riconducibile alla crisi epidemiologica – circa l’effettivo diritto alla protezione dei soggetti interessati dalla particolare condizione di fragilità pregressa. Pertanto, ha dichiarato non computabili, ai fini del calcolo del superamento del comporto di malattia, le assenze dal lavoro delle Lavoratrici e dei Lavoratori “fragili” durante l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid.
Secondo i principi, sinteticamente, su esposti, il Tribunale di Milano ha, dunque, dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia irrogato dall’Azienda ad una propria Dipendente, con la conseguente condanna dello stesso Datore di Lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento dei danni e alla regolarizzazione della posizione previdenziale della Lavoratrice.