L’attuale normativa fiscale prevede la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione fiscale del 19%, solo le spese per medicinali (anche veterinari), dispositivi medici e prestazioni sanitarie effettuate da Strutture pubbliche e private accreditate al Servizio Sanitario
Nazionale (SSN).
Per le altre tipologie di spese detraibili (ad esempio, spese per istruzione, canone locazione studenti fuori sede, intermediazione immobiliare, assistenza personale, attività sportiva per ragazzi, prestazioni sanitarie rese da Strutture non convenzionate con il SSN, ecc.) vige, invece, l’obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per vedersi riconosciuta la suddetta detrazione. La detrazione spetta anche nel caso in cui le spese sono pagate da persona diversa dal contribuente che richiede l’agevolazione fiscale. Questo importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate – attraverso la risposta all’interpello n. 484/2020 – che ha dichiarato valido, ai fini dell’agevolazione fiscale in questione, il pagamento della spesa con il bancomat intestato a persona diversa da quella poi richiedente la detrazione, a condizione, però, che l’onere sia alla fine effettivamente sostenuto dall’intestatario del documento di spesa che richiede la detraibilità.
Nella sostanza è stato ribadito che la normativa vigente in materia prevede che sia provato l’onere della spesa a carico del contribuente, tale prova è costituita dal fatto che il documento di spesa (scontrino, ricevuta o fattura) deve necessariamente essere intestato alla stessa persona che richiede la detrazione.
Nel caso preso in esame (prestazione sanitaria resa da una Struttura non convenzionata con il SSN e con pagamento del relativo costo con carta bancomat del figlio del destinatario della stessa prestazione), l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, ritenuto “che il contribuente istante possa utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell’Istante che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa sostenuta al figlio.”