In vigore dal 9 novembre 2020, giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto-Legge 149/2020 “Ristori bis” estende il congedo parentale COVID-19, insieme al bonus baby sitter da 1.000 euro, con riguardo alle nuove zone rosse di cui al D.P.C.M. 03/11/2020, come lo è oggi la Lombardia. Vi sono importanti novità che integrano precedenti previsioni sulla medesima falsariga fra cui il “Decreto Ristori” del 29/10/2020.
CONGEDO PARENTALE COVID-19
Già il “Decreto Agosto” convertito nella Legge 126/2020 prevedeva la possibilità fino al 31/12/2020 di fruire, per i lavoratori dipendenti, in alternativa allo smart working, del congedo parentale con causale Covid-19, indennizzato al 50% della retribuzione e con riconoscimento di contribuzione figurativa nel caso di quarantena scolastica, disposta dall’autorità sanitaria competente, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 111/2020, per figli conviventi fino ai 14 anni.
Successivamente, il “Decreto Ristori” aveva esteso tale possibilità nel caso in cui fosse disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Inoltre, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, veniva introdotto il diritto per i genitori di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ora, il Decreto “Ristori bis” (D.L. n. 149/2020), pubblicato ed in vigore dal 09/11, introduce all’art. 13 la possibilità di fruire del congedo parentale con causale COVID-19 nelle “zone rosse” come la Lombardia, dai genitori lavoratori dipendenti, per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole medie.
COME RICHIEDERE IL CONGEDO PARENTALE (astensione dal lavoro)
Occorre presentare domanda all’INPS; le richieste vengono accettate in presenza dei requisiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate (pari a 52,1 milioni di euro per l’anno 2020).
Il congedo parentale COVID è retribuito al 50%, con riconoscimento di contribuzione figurativa piena se la prestazione lavorativa del genitore che ha i figli minori di 14 anni in didattica a distanza non può essere svolta in modalità agile.
FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE
Inoltre, se i figli hanno una condizione di disabilità grave (accertata in base all’art. 4, comma 1, Legge 104/1992), il congedo spetta anche in altre situazioni: che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado (non solo secondarie di primo grado) o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale e che scuole o centri siano stati chiusi per effetto dei DPCM del 24/10 e del 3/11. Se i figli con disabilità frequentano in presenza, i genitori non hanno diritto al congedo.
Nulla prevede la nuova norma circa la compatibilità con il congedo retribuito ex art. 42 del decreto legislativo 151/2001 o altre forme di congedo parentale, né rispetto ai permessi lavorativi ex art. 33 della legge 104/1992, aspetti che verosimilmente saranno chiariti in seguito con circolare INPS.
BONUS BABY SITTER ZONE ROSSE – art. 14 Decreto “Ristori bis”
Il decreto Ristori-bis – all’articolo 14 – ripropone il bonus (fino a 1.000 euro) per l’acquisto di servizi di baby-sitting che già erano stati usati durante il precedente lockdown e nella c.d. “fase due”.
La platea è però ristretta: esso è previsto per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata o a gestioni speciali INPS, genitori di studenti delle scuole medie (o di tutte le scuole nel caso di studenti con disabilità grave), sempre limitatamente alle zone rosse. Hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di mille euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Anche in questo caso, il bonus è riconosciuto alternativamente ai genitori, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il bonus non spetta nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore.
Due ulteriori precisazioni:
• il bonus non spetta se la prestazione è resa da un familiare (quindi sono esclusi i nonni);
• hanno diritto al bonus anche i genitori affidatari.
Anche in questo caso occorre presentare domanda all’INPS, il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia, con il consueto meccanismo. Anche in questo caso, l’INPS rigetta le domande se viene superato il limite di spesa (attualmente previsto in 7,5 milioni di euro).
Si segnala infine che non ci sono previsioni nel “Ristori bis” a favore dei “lavoratori fragili” in termini di nuovi congedi o permessi o astensioni.
Roma, 12 novembre 2020
UFFICIO STUDI UNISIN LA SEGRETERIA NAZIONALE