Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
Come è noto, l’articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il richiamato articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva previsto la possibilità di fruire dello specifico congedo a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020, data in seguito prorogata al 13 aprile con D.P.C.M. del 1° aprile 2020.
Alla luce del D.P.C.M del 10 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola.