Nella mattinata odierna tra i Segretari Generali delle organizzazioni Sindacali di settore e ABI si è proceduto alla sottoscrizione di Accordo Nazionale nell’ambito delle misure messe in campo a sostegno del lavoro dal DL n° 18 del 17 Marzo 2020.
Fermo restando l’utilizzo del lavoro agile come principale misura straordinaria emergenziale, si è convenuto di utilizzare anche il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore ex art 5, co 1, lett a ) punto 2 del D.I n 83486 del 2014 per tutto il personale in servizio al 23 Febbraio 2020 e su tutto il territorio nazionale.
Il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di solidarietà di settore, con causale COVID- 19 Nazionale, nel rispetto nella normativa nazionale potrà essere attivata per i periodi a far data dal 23 Febbraio al 31 Agosto 2020, per un massimo di 9 settimane.
L’accordo sottoscritto ribadisce la neutralizzazione nel ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di tutti gli effetti sul rapporto di lavoro, a titolo esemplificativo , contribuzione previdenziale ed integrativa, fondo sanitario integrativo non ultimo maturazione dei retei ferie etc…
Si precisa che l’accesso alla prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore avverrà senza pregiudizio e nucomento alla retribuzione che dunque avverà senza nessun aggravio aggiuntivo a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’attivazione della procedura come da allegato al Verbale di Accordo sarà rimessa alle Aziende /Gruppi.
Ancora una volta il settore ha elaborato con senso di responsabilità e attenzione una risposta a tutela delle lavoratrici e lavoratori rispetto a questa fase inedita per tutte e tutti.