Dal 01 Gennaio 2020 il pagamento delle spese detraibili deve avvenire mediante sistemi “tracciabili”
Con l’entrata in vigore dell’articolo 1 – commi 679 e 680 – della Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1° gennaio 2020 la detrazione dall’imposta lorda della misura del 19% – per gli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR – spetta alla persona fisica a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:
– carte di debito, di credito e prepagate;
– assegni bancari e circolari.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2020 tutti i pagamenti di spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19%, ai fini della dichiarazione dei redditi, non potranno più essere effettuati con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
A titolo esemplificativo, si elencano di seguito le spese sostenute dal contribuente che possono concorrere alla detrazione fiscale del 19%:
– spese sanitarie;
– interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
– spese funebri;
– spese per istruzione;
– spese per l’assistenza personale;
– spese per attività sportive per ragazzi;
– spese per intermediazione immobiliare;
– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
– erogazioni liberali;
– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
– spese veterinarie;
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
– spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione fiscale, esclusivamente le spese per medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle Strutture pubbliche o da Strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.