Con la presente nota (che fa seguito al comunicato sull’Accordo 12 dicembre 2019 già diffuso nei giorni scorsi) illustriamo in maniera più dettagliata le caratteristiche dei CONGEDI STRAORDINARI (c.d. Social Day). Precisiamo che le richieste non sono da sottoporre preventivamente al proprio Responsabile, né per una presa visione, né tantomeno per ottenerne l’assenso, ma la domanda dovrà essere inviata direttamente all’Amministrazione del Personale (v. anche oltre). Invitiamo le colleghe e i colleghi a segnalarci tempestivamente eventuali pressioni aventi l’obiettivo di interferire con il processo di richiesta o di indurre a modificare (in diminuzione o in aumento) il numero delle giornate che si volessero richiedere. In chiusura ricordiamo anche quanto previsto dall’Accordo in tema di integrazione economica in caso di fruizione di periodi di CONGEDO PARENTALE.
CONGEDI STRAORDINARI O SOCIAL DAY
Per il calcolo dell’incidenza percentuale sulla retribuzione in caso di utilizzo a giornate rimandiamo alla tabella excel che mettiamo a disposizione.
Beneficiari Tutti i Dipendenti del Gruppo ivi inclusi i part time
Richiesta:
Da presentare utilizzando l’allegato 2 della Circolare di Gruppo n. 394/2019:
– entro il 18.12.2019 se la richiesta riguarda gennaio, che potrà essere richiesto e fruito soltanto per l’intero mese (non singole giornate);
– entro il 14.01.2020 per richieste – sia per mesi interi che per singole giornate – riferite al periodo febbraio-dicembre 2020.
Qualora si intendesse richiedere inizialmente il solo mese di gennaio per poi valutare in un secondo momento le ulteriori esigenze riferite al periodo febbraio-dicembre 2020, sarà possibile inoltrare due moduli distinti (rispettivamente entro i termini del 18.12.2019 e del 14.01.2020.
La richiesta va indirizzata direttamente all’Amministrazione del Personale e non deve passare al vaglio del proprio diretto responsabile.
Importante:
Considerato che l’Accordo prevede che l’Azienda ai fini della concessione debba tenere in particolare considerazione le situazioni di particolare gravità (personale, familiare e di salute), consigliamo di rendere nota la sussistenza di tali situazioni con una annotazione sul modulo, eventualmente precisandole in una comunicazione accompagnatoria.
Attenzione: importante ai fini della copertura ai fini INPS!
Il limite di 4 giornate lavorative di congedo a settimana è determinato dal fatto che in mancanza di almeno un giorno lavorato a settimana, l’INPS non considererebbe tale settimana ai fini dell’anzianità lavorativa. Pertanto in generale chi intendesse fruire di intere settimane di assenza potrà ricorrere per i restanti giorni a ferie, a ex festività, a banca ore o a ROL. Al contrario, il ricorso ad assenze a carico dell’INPS (maternità facoltativa, donazione sangue o permessi ex legge 104) non consente la copertura della settimana ai fini INPS, per cui occorre possibilmente evitare le assenze con tali giustificativi a completamento della settimana.
CONGEDO PARENTALE: INTEGRAZIONE DEL 20%
I dipendenti del Gruppo che nel corso del 2020 usufruiranno del congedo parentale (cosiddetta maternità/paternità facoltativa) beneficeranno di una integrazione da parte di UBI del 20% della retribuzione lorda, aggiuntiva rispetto all’indennità INPS del 30%.
Tale erogazione aggiuntiva avverrà in un’unica soluzione a febbraio 2021 e verrà calcolata tenendo conto anche dei congedi fruiti a ore.
Si ricorda che l’indennità del 30% è prevista per legge per una durata massima complessiva (per entrambi i genitori) di 6 mesi e per periodi fruiti entro i 6 anni di età del bambino. I contributi figurativi riconosciuti dall’INPS sono commisurati alla retribuzione piena.
Bergamo, 16 dicembre 2019
Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Uilca-Uil Unisin
Coordinamenti Gruppo UBI