Con la recente sentenza n. 18884 del 15 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha riaffermato che la mancata fruizione del riposo settimanale da parte del Lavoratore espone direttamente il Datore di lavoro al risarcimento del danno “non patrimoniale” nei confronti del proprio Dipendente.
La pronuncia dei Giudici della Suprema Corte trae spunto dal ricorso in Cassazione proposto da un Dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale avverso la decisione della Corte di Appello di Genova che, in riforma della Sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda presentata dal Lavoratore (un coordinatore tecnico di radiologia) volta ad ottenere la condanna della stessa Azienda Sanitaria al pagamento dell’indennità sostitutiva per i riposi giornalieri e settimanali non fruiti dal 12 aprile 2003 al 2 gennaio 2008 (data di pensionamento del ricorrente).
La Corte di Appello aveva ritenuto che la fattispecie discussa in giudizio fosse regolata dall’art. 7 del CCNL di comparto secondo cui “il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni e ai giorni festivi”. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del “debito orario settimanale”; aveva ancora precisato come, ai sensi dello stesso CCNL, in caso di chiamata del Lavoratore in servizio, l’attività prestata dovesse essere compensata come lavoro straordinario ovvero come recupero orario ai sensi dell’art. 40 dello stesso CCNL di Settore; aveva ancora rilevato come l’appellato avesse optato per il pagamento del compenso per lavoro straordinario (corrisposto dal Datore di Lavoro) e come non potesse rivendicare il diritto al risarcimento per mancata fruizione dei riposi.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del Lavoratore, ha invece osservato che la previsione di un compenso maggiorato per l’attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell’attività lavorativa e sul diritto del Lavoratore alla fruizione del necessario riposo, che deve essere sempre garantito dal Datore di Lavoro, trattandosi di diritto indisponibile e riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall’art. 5 della Direttiva 2003/88/CE.
Sempre i Giudici di Cassazione hanno, inoltre, affermato che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno “non patrimoniale” in quanto l’inadempimento datoriale confligge con la diretta copertura costituzionale (art. 36 della Costituzione), sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il Datore di Lavoro al risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso che i principi sopra richiamati trovano applicazione anche con riguardo alla mancata fruizione del riposo giornaliero, atteso che l’articolo 26 del CCNL di Settore prevede che la durata della prestazione non può essere superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate.
Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Lavoratore e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Genova (in diversa composizione) il nuovo giudizio.