Ricordiamo che il combinato disposto dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2109 del Codice Civile riconosce al Lavoratore dipendente il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite, tanto anche al fine di consentire il reintegro delle energie psicofisiche consumate nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Il CCNL del Credito prevede che i turni delle ferie debbano essere fissati tempestivamente dall’Azienda, confermati al Lavoratore e rispettati. Solo in casi eccezionali è possibile variarli di comune intesa tra l’Azienda ed il Lavoratore. L’Azienda, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni.
Inoltre, il CCNL del Credito stabilisce che nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai Lavoratori disabili e per il restante Personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
Vediamo cosa succede nel caso in cui, durante il periodo di fruizione delle ferie, insorge lo stato di malattia del Lavoratore.
MALATTIA INSORTA PRECEDENTEMENTE ALL’INIZIO DI FRUIZIONE DELLE FERIE: in tal caso le ferie saranno godute in un periodo successivo alla completa guarigione del Lavoratore.
MALATTIA INSORTA DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DELLE FERIE: è previsto che il decorso delle ferie sia sospeso in quanto la malattia non consente al Lavoratore di recuperare le energie psicofisiche. E’, altresì, posto a carico del Datore di lavoro eventualmente provare in giudizio che lo stato di malattia del Lavoratore non pregiudichi il pieno godimento delle ferie e, quindi, il recupero delle energie psicofisiche (Sentenza Cassazione n. 8106 del 6 aprile 2006).
Sempre con riferimento allo stato di malattia insorto durante la fruizione delle ferie, l’INPS ha chiarito, attraverso la circolare n. 109 del 17 maggio 1999, che nel caso in cui il Datore di lavoro non attivi la visita di controllo (indicando che si tratta di Lavoratore ammalatosi durante il godimento di ferie) con specifica richiesta di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per ritenere interrotte le ferie, IL PERIODO DI FERIE RISULTA AUTOMATICAMENTE INTERROTTO.