Riteniamo utile ricordare ai Colleghi cosa prevede il vigente CCNL del Credito in materia di Contratto di lavoro a tempo determinato, denominato “Apprendistato professionalizzante”. Ecco una sintesi delle principali previsioni contrattuali.
Inquadramento: L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale di cui all’art. 93 ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo livello di cui all’art. 28.
Trattamento economico: In tema di trattamento economico, trova applicazione quanto previsto dall’art. 46 CCNL relativo all’attribuzione di un livello retributivo di inserimento professionale per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo.
Durata: Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni. Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2015, in caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell’apprendista e comunque superiore a 30 giorni, l’impresa può disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all’interessato.
Costituzione: Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.
Anzianità: Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed il periodo di apprendistato è computato integralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio e, limitatamente alla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi.
Malattia e infortunio: In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’impresa conserva il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a: 6 mesi in caso di comporto c.d. secco e 8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria. L’ABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la possibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravità, la previsione di cui all’art. 58 (aumento del periodo di comporto).
Formazione: Nei confronti di ciascun apprendista l’impresa è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard professionali (profili di: addetto attività commerciali, addetto attività di supporto alla gestione dell’azienda, addetto attività di supporto aree specialistiche di business, addetto attività amministrative e/o contabili e addetto attività informatiche e/o di telecomunicazione).