L’INPS con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 ha chiarito le modalità di fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992 in caso di prestazione lavorativa svolta secondo l’articolazione in turni.
L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003 definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei Lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i Lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.
Il lavoro a turni, pertanto, può ricomprendere anche il lavoro notturno e quello prestato durante le giornate festive (compresa la domenica). Al riguardo, si evidenzia che la Legge 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il Lavoratore avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Conseguentemente, il beneficio di che trattasi può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica. Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.
Con riferimento al lavoro notturno, sebbene quest’ultimo – precisa sempre l’INPS attraverso il Messaggio n.3114/2018 – si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
Infine, precisa l’INPS, che l’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento. In tal caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili deve essere applicato l’algoritmo di calcolo per come segue: “orario di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili”.