E’ nullo il licenziamento se, in sede di procedura disciplinare, il datore di lavoro non mostra al lavoratore la documentazione su cui si basa la contestazione.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 7581 emessa in data 27 marzo 2018, ha chiarito che è un diritto del Lavoratore, sottoposto a procedimento disciplinare, poter richiedere la visione della documentazione aziendale inerente le contestazioni addebitategli. Tutto ciò pena anche l’illegittimità dell’eventuale e conseguente provvedimento di licenziamento.
Il caso di specie ‐ esaminato dalla Suprema Corte ‐ riguarda un licenziamento disciplinare impugnato dal Lavoratore e al quale il Tribunale di Sulmona e la Corte d’Appello di L’Aquila avevano già dato ragione, annullando il licenziamento in quanto il Datore di lavoro non aveva mostrato al Lavoratore, in sede di procedimento disciplinare, la documentazione richiesta dallo stesso Lavoratore.
La Corte di Cassazione, presso cui ha ricorso l’Azienda, ha stabilito che il Lavoratore, in sede di difesa nel procedimento disciplinare, può richiedere di visionare tutta la documentazione che sta alla base degli addebiti contestati. Infatti, nel dispositivo conclusivo, i Giudici della Suprema Corte aggiungono che “…il Datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.”
Questo chiarimento costituisce un fatto importante: seppur lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970, art. 7) non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, un obbligo specifico per l’Azienda di mettere a disposizione del Lavoratore la documentazione su cui si basano le contestazioni, lo stesso Datore di lavoro, rispondendo ai principi di correttezza dell’esecuzione del contratto di lavoro, è tenuto comunque a far consultare al Lavoratore la documentazione nel caso di sua specifica richiesta.
In presenza di diniego, da parte del Datore di lavoro, l’eventuale successivo provvedimento di licenziamento è da ritenersi quindi nullo.
Scarica sentenza cassazione n.7581 del 27-03-2018