Il lavoratore in malattia può svolgere attività ludiche purché rispetti le fasce orarie di reperibilità e non ritardi la sua guarigione.
La Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1173, emessa il 18 gennaio 2018, definisce in modo chiaro un principio in tema di attività ludiche svolte dal Lavoratore dipendente durante il periodo di malattia.
La Suprema Corte, valutando il ricorso di un’Azienda che si era vista annullare in primo e secondo grado un provvedimento di licenziamento irrogato ad un suo Dipendente che svolgeva attività ludica durante il periodo di malattia, ha confermato l’illegittimità del licenziamento stesso, affermando che nessuna violazione dei propri doveri può essere contestata a chi si dedichi ad attività ludiche sempre che tali occupazioni non compromettano o ritardino il rientro in servizio e che avvengano al di fuori degli orari di reperibilità.
Il caso di specie riguarda un Lavoratore in malattia, per una distorsione al ginocchio, “sorpreso” in spiaggia e licenziato dal proprio Datore di lavoro. Il Lavoratore produceva ricorso al Tribunale di Avellino che con propria Sentenza (confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Napoli) ordinava all’Azienda la reintegra sul posto di lavoro con la seguente motivazione: “l’espletamento di altra attività, lavorativa ed extra lavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa (Cassazione 21/04/2009 n. 9474)”.
Pertanto, il Lavoratore dipendente in malattia, oltre ad ottemperare ad una serie di obblighi, tra i quali la reperibilità (nelle fasce orarie previste dalla normativa) al domicilio indicato nel certificato medico di malattia per le eventuali visite fiscali di controllo, deve attenersi ai doveri di buona fede e correttezza nei confronti del Datore di lavoro, adottando una condotta che non pregiudichi né ritardi la guarigione e, di conseguenza, il pronto rientro in servizio. Conseguentemente, può, invece, svolgere attività ludiche nel periodo di malattia/guarigione a condizione che tali attività non compromettano, appunto, la pronta guarigione stessa.