Venerdì 9 febbraio si è svolto l’incontro richiesto da parte sindacale sulle criticità derivanti dalla entrata in vigore della MiFID II.
In apertura l’azienda ha fornito i dati relativi alla “mappatura” del personale inquadrato in ruoli MiFID.
La normativa stabilisce infatti che coloro che forniscono consulenza o informazioni alla clientela siano in possesso di determinati requisiti di esperienza e conoscenza (v. riquadro alla pagina successiva).
L’azienda ha precisato che, in base ai criteri previsti, su un totale complessivo di 8.264 addetti, risultano:
– 7.016 colleghi (pari all’85% del totale) in possesso della qualifica di Consulente (85% del totale);
– 675 colleghi (8%) idonei come Informatori (e pertanto in grado di erogare consulenza solo sotto “supervisione”);
mentre 573 sarebbero coloro che risultano non idonei (7%).
L’azienda ha dichiarato di valutare positivamente l’esito della mappatura, esito che ritiene pressoché definitivo (dopo una prima fase in cui le informazioni riguardanti le esperienze professionali dei colleghi delle Bridge banks erano state recepite in maniera incompleta, rendendo necessario affinare le modalità della rilevazione). Non ha comunque escluso che una rilevazione ancora più accurata possa ulteriormente ridurre il numero dei non idonei (per esempio in qualche caso potrebbe non essere stato correttamente registrato il titolo di studio), ma per entità del tutto marginali (poche unità).
Dei 573 non idonei meno dell’1% sono Gestori Premium, mentre il 95% sono Consulenti privati e famiglie per i quali il collocamento di prodotti finanziari è un’attività non prevalente; il 4% corrisponde ad altre figure professionali: l’azienda non prevede quindi impatti significativi dal punto di vista dell’operatività (considerando altresì che i percorsi formativi che verranno predisposti e la maturazione delle anzianità nel ruolo richieste dalla normativa – v. riquadro – consentiranno via via di ridurre il numero dei non idonei).
Al termine dell’esposizione a cura dell’azienda, da parte sindacale sono state evidenziate le prime criticità emerse.
La corposissima circolare aziendale diramata entro la data di entrata in vigore della MiFID II (sia pure attraverso canali diversi che ne hanno anticipato i contenuti prima che fosse effettuata la consueta pubblicazione in “Normativa”), pur essendo per l’appunto assai corposa e formalmente ineccepibile, non conteneva tutte le indicazioni operative necessarie ad assistere i colleghi nella loro attività quotidiana.
In assenza di soggetti in grado di fornire risposte a quesiti solo in apparenza banali, i colleghi hanno dovuto esercitare la nobile arte del buon senso e del passaparola con la speranza che le soluzioni individuate non si debbano rivelare un giorno non pienamente rispondenti alla normativa.
Nel ribadire che nessuna sollecitazione operativa dovrà essere posta in atto, da parte nostra dichiariamo fin d’ora che i colleghi non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili per eventuali errori formali derivanti dall’assenza di indicazioni operative precise, e più in generale dall’incertezza che ha caratterizzato questa prima fase di applicazione della MiFID II.
Pertanto non potranno essere destinatati di rilievi disciplinari e, nell’eventualità di contestazioni da parte di soggetti terzi (clienti o autorità di vigilanza), dovrà essere loro assicurata da parte aziendale una piena e qualificata assistenza legale.
Formazione
Considerata l’importanza che i percorsi formativi assumono ai fini della qualificazione delle figure “idonee” (come precisato nel riquadro, in alcuni casi la normativa consente di ridurre l’esperienza richiesta a fronte della partecipazione a un corso di almeno 60 ore), da parte sindacale sono state espresse riserve in relazione alla formazione a distanza.
L’azienda ha in generale respinto le nostre considerazioni, rivendicando la qualità dei nuovi moduli FAD e sostenendo che in tutte le unità produttive, in un arco temporale ragionevole, è sempre possibile individuare momenti e spazi in cui fruire con efficacia dei corsi a distanza.
Da parte nostra confermiamo le preoccupazioni espresse al tavolo sindacale e invitiamo i colleghi a non sottovalutare la rilevanza della formazione, in particolare quando verte su temi che prevedono responsabilità personali del dipendente, esigendo di fruire con tempi e modalità adeguate della FAD e denunciando al Sindacato i casi in cui fossero invitati a “smaltire” i corsi necessari a conseguire l’abilitazione, in un rispetto solo formale ed esteriore della normativa MiFID, le cui conseguenze rischiano di ricadere solo sul diretto interessato.
MiFID II: requisiti di esperienza e conoscenza
La normativa MiFID II prevede che coloro che forniscono consulenza o informazioni alla clientela siano in possesso di determinati requisiti di esperienza e conoscenza, come di seguito illustrato:
a. Iscrizione, anche di diritto, all’albo dei consulenti finanziari o superamento dell’esame previsto ai fini di tale iscrizione + 1 anno di esperienza professionale (6 mesi per informatore)
b. Diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie o assicurative + 1 anno di esperienza professionale (6 mesi per informatore)
c. Diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b. integrato da un master post-lauream in discipline economiche, giuridiche o finanziarie + 1 anno di esperienza professionale (6 mesi per informatore)
d. Diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b. + 2 anni di esperienza professionale (1 anno per informatore)
e. Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale + 4 anni di esperienza professionale (2 anni per informatore)
f. Diploma di scuola secondaria di primo grado + 10 anni di esperienza professionale, con decorrenza 1° novembre 2007
Per i soli casi di cui alle lettere d. ed e. la normativa consente un meccanismo di dimezzamento del periodo di esperienza richiesto, attraverso la partecipazione a un percorso di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore (che potrà essere effettuato anche a distanza) al termine del quale è previsto un test di verifica.