Per consentire al collega che stesse valutando di presentare la domanda di adesione al Piano di Esodo anticipato una scelta pienamente consapevole conoscendo l’ammontare indicativo dell’assegno che percepirebbe durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà (c.d. Assegno di esodo), è indispensabile seguire le istruzioni di seguito riportate:
1. Il collega in possesso dei requisiti richiesti per l’adesione al Fondo di Solidarietà (maturazione della pensione entro il 31.12.2024) deve inviare esclusivamente in originale ad “Ubi – Gestione Amministrativa del Personale – via Locatelli 37 Bergamo” l’all. 4 della Circolare 553 debitamente compilato (Mandato di assistenza e rappresentanza Patronato Acli) allegando copia della Carta di Identità.
2. L’Amministrazione del Personale provvederà, indicativamente entro il termine di 72 ore, a comunicare al collega le informazioni inerenti la data della propria finestra pensionistica Inps e l’importo della pensione. Ricordiamo che tale importo corrisponde indicativamente a quello dell’assegno d’esodo (alcune differenze possono riguardare quei colleghi che al 31.12.1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi).
3. Qualora poi il collega decidesse di aderire all’esodo dovrà compilare l’all. 3 (“Domanda di adesione al Fondo di Solidarietà”) e l’all. 5 (“Questionario previdenziale”) oltre alla ulteriore documentazione utile indicata nella Circolare.
Tale documentazione dovrà essere anticipata via email all’indirizzo “piano.incentivazione@ubibanca.it” ed obbligatoriamente inviata in originale a “Ubi – Gestione Amministrativa del Personale – via Locatelli, 37 Bergamo”.
NOTA IMPORTANTE: ai fini del diritto all’erogazione dell’eventuale premio di tempestività (2 mensilità nette) farà fede la data di invio della email (entro il 30.11.2017).