La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24015, depositata il 12 ottobre 2017, ha accolto il ricorso presentato da un Lavoratore licenziato dalla propria Azienda per non essersi presentato in servizio presso la nuova Sede di lavoro assegnatagli. Il Lavoratore, impegnato nell’assisteva di un familiare disabile ai sensi della Legge 104/1992, aveva giustificato il fatto di non aver preso servizio presso la nuova Sede di lavoro (di poco più distante dalla precedente) in quanto il trasferimento era avvenuto senza il suo consenso. Il provvedimento di licenziamento impugnato dal Lavoratore veniva confermato sia nel giudizio di primo grado che in appello.
Nel ricorso presentato in Cassazione e finalizzato a richiedere l’illegittimità del licenziamento, i Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso del Lavoratore.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare illegittimo il licenziamento, ha richiamato le disposizioni dell’art. 33, comma 5 della Legge 104/1992 e sottolineato il divieto di trasferimento del Lavoratore che fornisce assistenza al disabile, in una sede diversa e più lontana, senza il suo consenso. Tale disposizione – hanno precisato i Giudici – deve essere letta alla luce delle norme della Costituzione (art. 3) e della Carta di Nizza (capo 3), dalle quali è possibile evincere il riconoscimento del rispetto e della necessità di attuare tutte le misure necessarie a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e lo sviluppo delle persone disabili. L’efficacia della tutela di questa categoria debole di soggetti – hanno evidenziato ancora i Giudici – si attua anche mediante la regolamentazione del rapporto di lavoro della persona che offre assistenza, riconoscendo in capo a quest’ultima una serie di benefici e deroghe, costituenti di fatto un limite al potere del Datore di lavoro.
In sostanza, la tutela di una persona affetta da gravi disabilità deve considerare anche l’assistenza offerta dai familiari, per consentirgli un adeguato livello di sviluppo ed inserimento nel tessuto sociale. Tale obiettivo è il fulcro attorno al quale ruotano le disposizioni della legge 104/1992 che infatti impone forti limitazioni anche in materia di lavoro, con particolare riguardo alle prerogative del Datore di lavoro.
Nel caso di specie, dunque, la decisione dell’Azienda di trasferire il Lavoratore senza il suo assenso è stata ritenuta in violazione dei diritti del disabile assistito. Da qui l’illegittimità del provvedimento di chiusura del rapporto di lavoro e l’accoglimento del ricorso presentato dal Lavoratore contro il licenziamento.