Con una nota del 20 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che i permessi di cui alla Legge 104/1992 possono essere fruiti dal Lavoratore dipendente anche quando è in corso lo svolgimento del periodo di ferie, determinando l’interruzione automatica della fruizione delle stesse giornate di ferie.
In sostanza il predetto Ministero ha ritenuto che “debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il Datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmato, ferma restando la possibilità di verifica dell’effettiva indifferibilità dell’assistenza al disabile.”
Sempre con la stessa nota del 20 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato come si debba tenere conto delle diverse finalità dei due istituti presi in considerazione (ferie e permessi per assistenza al disabile) e che la finalità prevalente, nel caso di specie, è quella che richiama la tutela dei diritti fondamentali del soggetto diversamente abile al quale deve essere garantita un’adeguata assistenza morale e materiale.
In conclusione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che possono essere sospese le giornate di ferie nel momento in cui subentra l’esigenza, da parte del Lavoratore dipendente, di usufruire dei permessi (di cui alla Legge 104/1992) necessari all’assistenza della persona in situazione di handicap grave.