La celebre massima, attribuita ad Ulpiano (III sec. d.C.), insegna come non ci si può liberare unilateralmente dagli obblighi assunti per contratto.
Pare invece che, pur trattandosi di principio giuridico universalmente riconosciuto e consolidatosi nei millenni, qualcuno, in UBI Banca, lo voglia disattendere.
Il Protocollo del 11/12/2016 prevedeva, infatti, che le norme dei CIA delle singole Banche Reti già facenti capo al Gruppo UBI, regolamentanti le materie e gli istituti non espressamente sostituiti dalla nuova disciplina prevista dallo stesso citato Protocollo, avrebbero continuato a trovare applicazione per il Personale proveniente dalle singole Banche Reti, fino alla eventuale prossima stipula di un nuovo unico CIA che avrebbe realizzato l’armonizzazione e l’unificazione dei trattamenti economici e della normativa di secondo livello per tutto il Personale UBI Banca.
Invece, inopinatamente, UBI Banca ha sospeso la corresponsione dell’Indennità di Reggenza ai Sostituti dei Titolari di Filiale, prevista dall’art. 10 del vigente CIA di Banca Carime. A seguito di richiesta di chiarimenti formulata al tavolo negoziale di Bergamo dalle OO.SS., l’Azienda ha sostenuto che l’Indennità di Reggenza, di cui all’art. 10 del CIA di Banca Carime, è stata sostituita dall’Indennità di Sostituzione, prevista nel ridetto Protocollo di Gruppo del 11/12/2016.
Come è ben noto, l’Indennità di Sostituzione, che riguarda l’inquadramento minimo contrattuale del Titolare di Filiale e, di conseguenza, per i giorni di sostituzione, del suo Vicario, è istituto contrattuale ben diverso dall’Indennità di Reggenza, che attiene alla funzione/ruolo e prescinde dall’inquadramento contrattuale.
Infatti attualmente, e correttamente, al Titolare di Filiale ex Banca Carime viene riconosciuto almeno il grado minimo contrattuale previsto ex CCNL, ed anche, mensilmente, l’Indennità di Reggenza.
Si consideri, peraltro, che gli importi mensili dell’Indennità di reggenza, declinati per numero di addetti alla Filiale, sono davvero esigui; non si comprendono, quindi, i motivi che hanno indotto UBI Banca ad operare la citata “forzatura” ed a sospendere, immotivatamente, la corresponsione di tale indennità ai Sostituti di Filiale, per i giorni di effettiva sostituzione del Titolare.
Ai sensi dell’articolo 1366 del codice civile , il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Si impone, pertanto, all’interprete, di dare al contratto il significato che gli attribuirebbero i contraenti corretti e leali.
Ci appelliamo pertanto alla lealtà ed alla correttezza di coloro che guidano UBI Banca e che la ispirano a “fare Banca per bene”, e confidiamo che il “disguido” occorso nell’ultimo mese appena trascorso venga prontamente eliminato. In caso contrario, saremo costretti ad attivare ogni possibile azione a tutela dei diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori da noi rappresentati!